1. La frequenza dei servizi semiresidenziali è soggetta alla compartecipazione dell’utente secondo quanto stabilito all’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 11 agosto 2000, n. 30, e successive modiche.
2. Gli enti gestori dei servizi sociali garantiscono alle/agli utenti dei servizi semiresidenziali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi connessa all’attività svolta.
3. Alle persone ammesse nei servizi per l’occupazione lavorativa è riconosciuta un’indennità a carattere socio-pedagogico. Gli importi massimi della stessa sono approvati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Gli enti gestori dei servizi sociali definiscono i criteri per il calcolo dell’importo dell’indennità e le modalità di erogazione della stessa.