1. L’ammissione ai servizi i semiresidenziali avviene in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, previa presentazione di un’apposita domanda.
2. Gli enti gestori dei servizi sociali elaborano le liste d’attesa e rendono noti i criteri per la formazione delle graduatorie.
3. Gli enti gestori dei servizi sociali elaborano inoltre un calendario di attività annuale, in cui sono fissati i giorni di apertura dei servizi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
4. I servizi si rivolgono a un unico gruppo di destinatari, come definiti dall’articolo 3. In base a uno specifico concetto socio-pedagogico, il servizio può rivolgersi a più di un gruppo di destinatari di cui all’articolo 3.
5. Nell’ambito dei servizi rivolti alle persone con disabilità possono essere offerti appositi servizi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico.
6. I servizi semiresidenziali sono organizzati in modo flessibile e accolgono le persone anche a tempo parziale o solamente per qualche giorno alla settimana, a seconda del progetto individuale. I servizi possono essere utilizzati a tempo parziale anche da persone in convenzione individuale per l’occupazione.
7. Gli enti gestori dei servizi sociali stipulano con l’utente o il suo/la sua rappresentante legale un accordo di accesso al servizio ed elaborano altresì con l’utente o il suo/la sua rappresentante legale il progetto individuale.
8. I servizi garantiscono all’utente la possibilità di scelta tra le attività proposte e favoriscono l’acquisizione di nuove esperienze.
9. Ai beni prodotti e alle prestazioni fornite dai servizi per l’occupazione lavorativa va data adeguata visibilità. Il prodotto può essere accompagnato dal nome della persona che ha contribuito alla sua realizzazione, previo consenso della stessa.
10. Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge, i beni prodotti nei servizi per l’occupazione lavorativa non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio per l’alienazione al minuto o all’ingrosso. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, per tali beni non si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento dell’artigianato.