(1) L'autonomia organizzativa è finalizzata a realizzare flessibilità e diversificazione, per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale.
(2) Le scuole professionali adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti e delle docenti, ogni modalità organizzativa che, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, sia coerente con gli obiettivi generali e specifici della scuola professionale.
(3) Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano triennale dell’offerta formativa e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.
(4) L'orario delle attività didattiche è articolato in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività nonché l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali.
(5) Ogni scuola professionale adotta con deliberazione del consiglio di istituto il proprio regolamento interno e applica i principi contenuti nella carta dei servizi.