(1) Ogni scuola professionale predispone, con il coinvolgimento delle componenti della comunità scolastica, il piano triennale dell’offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’orientamento didattico ed educativo della scuola professionale e comprende la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
(2) Il piano triennale è coerente con gli obiettivi formativi della rispettiva scuola professionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della scuola.
(3) Le esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale costituiscono uno dei criteri per l’assegnazione delle risorse di personale.
(4) Il piano triennale contiene altresì gli obiettivi e le modalità delle attività formative offerte dalla scuola e rivolte a tutto il personale della scuola professionale.
(5) Inoltre il piano triennale contiene le offerte formative per le persone adulte.
(6) Il piano triennale tiene conto delle misure dei piani di miglioramento e dello sviluppo continuo dell’offerta formativa risultanti dagli esiti della valutazione interna ed esterna.
(7) Il o la dirigente, con il coinvolgimento delle componenti della comunità scolastica, definisce le linee di indirizzo per la predisposizione del piano triennale. Su tale base, il collegio dei docenti elabora il piano triennale, che viene approvato dal consiglio di istituto entro il mese di novembre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Il piano entra in vigore l’anno scolastico successivo e può essere rivisto annualmente entro il mese di novembre.
(8) Il piano triennale è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet della scuola professionale. I piani triennali delle scuole professionali sono inoltre pubblicati sul sito internet della rispettiva direzione provinciale.