(1) Le scuole professionali autonome, di seguito denominate scuole professionali, esercitano autonomia organizzativa e didattica nonché finanziaria e amministrativa ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11.
(2) Le scuole professionali sono responsabili, nel rispetto del piano formativo definito dalla Giunta provinciale, per la definizione e la realizzazione della propria offerta formativa. A tal fine interagiscono anche con altre scuole, con le rispettive direzioni provinciali e con le associazioni imprenditoriali, promuovendo il raccordo fra le esigenze e le potenzialità individuali della persona con gli obiettivi generali del sistema di istruzione.
(3) L'autonomia delle scuole professionali è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi educativi di istruzione e formazione mirati allo sviluppo della persona umana e allo sviluppo professionale. Gli interventi tengono conto dei diversi contesti, della domanda delle famiglie e dell’individualità dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema educativo di istruzione e formazione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.