(1) La Giunta provinciale definisce criteri generali per la valutazione degli alunni e delle alunne delle scuole professionali.
(2) Gli organi collegiali delle scuole professionali in carica all’entrata in vigore del presente regolamento decadono il 31 agosto 2018, ad eccezione del consiglio di direzione, che rimane in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio di istituto.
(3) In sede di prima attuazione del presente regolamento, lo statuto è deliberato dal consiglio di direzione uscente con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; i genitori e gli alunni e le alunne vanno coinvolti nell’elaborazione dello statuto. Lo statuto entra in vigore il 1° ottobre 2018.
(4) Le disposizioni provinciali dello statuto dello studente e della studentessa trovano applicazione anche per le scuole professionali.