(1) Il o la dirigente assicura la gestione unitaria della scuola professionale, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il o la dirigente è il superiore del personale assegnato alla scuola professionale dalla Provincia.
(2) Il o la dirigente promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi, le migliori condizioni per l'apprendimento e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto di alunni e alunne all'apprendimento, per l’accesso all’aggiornamento e alla formazione professionale continua per persone adulte nonché alla formazione di maestro artigiano, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie in quanto diritto primario.
(3) Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al o alla dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano triennale dell'offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva, il o la dirigente attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.
(4) Il o la dirigente può nominare, ove ritenuto necessario, per ogni classe un o una insegnante capo classe, le cui competenze vengono regolate nello statuto della scuola.
(5) In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di istituto, il o la dirigente definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola.
(6) Il o la dirigente organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati.
(7) Il o la dirigente promuove la formazione di maestro artigiano e mette a disposizione, secondo le disponibilità, locali della scuola per la formazione di maestro artigiano.
(8) Al o alla dirigente compete l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche.
(9) Il o la dirigente assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e, in base al budget economico e al budget degli investimenti approvato dal consiglio di istituto, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne le attività di competenza della scuola professionale. Nello svolgimento di questi compiti il o la dirigente osserva i criteri e le modalità determinati dal consiglio di istituto.
(10) Il o la dirigente è autorizzato/autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di istituto; tali provvedimenti sono da sottoporsi, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva.
(11) Il o la dirigente esercita tutte le ulteriori funzioni riconosciute dalle disposizioni provinciali.