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Delibera 24 aprile 2018, n. 375
Modifica dei criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, serivizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo (modificata con delibera n. 1436 del 28.12.2018 e delibera n. 1186 del 29.12.2023)

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Articolo 28
Investimenti ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili tutti gli interventi strutturali e gli investimenti riguardanti il complesso dei beni durevoli destinati allo svolgimento delle attività tipicamente aziendali, con le eccezioni di cui al presente articolo. Salvo le disposizioni di carattere eccezionale per contributi erogati in caso di eventi causati da forza maggiore ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, per investimenti nel settore della somministrazione di pasti e bevande, nei rifugi albergo e nelle scuole di sci l’agevolazione dell’acquisto di attrezzature e arredamenti è ammessa soltanto assieme agli investimenti che formano la struttura di base e che riguardano intere parti di fabbricato o unità funzionali connesse. Gli investimenti devono corrispondere alle disposizioni di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 651/2014, altrimenti gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2831/2023 in De minimis.

2. Sono agevolabili le seguenti iniziative:

a) ammodernamento, restauro e ricostruzione di esercizi pubblici esistenti, ampliamento di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande, nonché costruzione e ammodernamento di strutture sportive e ricreative, purché siano economicamente adeguate alle dimensioni e all’ubicazione dell’esercizio;

b) tipologia di spesa ammissibile per investimenti strutturali:

- opere da imprenditore edile;

- installazioni facenti corpo unico con l’immobile;

- apprestamento di superfici esterne e infrastrutture (pavimentazioni, parchi, posteggi);

- infrastrutture a servizio del cliente;

- sistemazioni esterne attinenti all’attività dell’esercizio;

- infrastrutture per il tempo libero;

- arredamenti fissi ad ammortamento pluriennale nelle zone utilizzate dalla clientela;

- spese tecniche.

2/bis. In caso di catastrofi naturali e incendi possono essere ammessi a finanziamento, nell’ambito del regime “de minimis”, anche investimenti in beni usati. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 24 mesi dal verificarsi dell’evento; sono ammessi a finanziamento anche gli investimenti nel frattempo già realizzati.

3. Non sono agevolabili i seguenti investimenti:

0a) Investimenti non iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, ad esclusione degli investimenti finanziati tramite contratti di leasing;

a) beni di investimento usati, ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda e aventi un costo d’acquisto unitario superiore a 250.000,00 euro, purché venga fornita una documentazione peritale circa la congruità del valore dei beni acquistati;

b) materiali di consumo ed attrezzatura minuta;

c) opere d’arte, beni antichi di valore ed articoli di decorazione;

d) lavori di manutenzione ordinaria (quali lavori di pittura, lavori di intonaco e simili), salvo i casi di lavori strettamente connessi all’investimento oggetto dell’agevolazione;

e) PC e relativo software nonché terminali e stampanti (tranne registratori di cassa, connessioni tipo Orderman, stampanti fiscali per imprese situate in zone turisticamente poco sviluppate);

f) macchine d’ufficio;

g) beni mobili e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 2.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale.

4. Non sono agevolabili inoltre l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali o privati, gli alloggi e i posti macchina/garage per i familiari e il personale.

5. La costruzione di nuovi esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande, nonché l’acquisto delle attrezzature e degli arredamenti necessari possono essere agevolati soltanto in zone turisticamente poco sviluppate. I nuovi esercizi ricettivi devono essere classificabili a tre stelle. Nel settore degli esercizi per la somministrazione di pasti e bevande deve trattarsi inoltre al massimo di due esercizi nello stesso luogo. Il nuovo esercizio deve disporre di una licenza annuale.

6. La riattivazione mediante trasformazione o ricostruzione di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande preesistenti nella stessa località non rientra nelle limitazioni di cui al comma 5.

7. L’aumento del numero dei posti letto negli esercizi ricettivi esistenti e nei rifugi albergo è ammesso solo nelle zone turisticamente poco sviluppate ed è subordinato inoltre alla presenza delle seguenti condizioni:

a) il limite massimo agevolabile è fissato in 90 posti letto (limite massimo complessivo);

b) dopo la ricostruzione l’esercizio dovrà avere una classificazione alberghiera di almeno tre stelle.

8. Limitatamente alle zone turisticamente poco sviluppate sono agevolabili anche le spese inerenti all’acquisto di edifici o infrastrutture edilizie (nuovi o usati) di pubblici esercizi. Nel settore degli esercizi per la somministrazione di pasti e bevande deve trattarsi inoltre al massimo di due esercizi nello stesso luogo; l’esercizio deve disporre di una licenza annuale.

9. Gli eventi dovuti a cause di forza maggiore di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, saranno valutati con propri criteri.

10. Nei campeggi sono ammessi i seguenti investimenti: ammodernamento ed ampliamento dei locali comuni (locali di soggiorno, lavanderia e servizi igienici), ammodernamento e ampliamento di impianti sportivi e ricreativi, nonché di impianti di depurazione, allacciamenti idrici ed elettrici e sistemazioni esterne. Non sono ammissibili la costruzione di nuovi campeggi e l’aumento dei posteggi nelle strutture esistenti.

11. Limitatamente alle zone turisticamente poco sviluppate può essere concesso – a favore delle scuole di sci e di alpinismo regolarmente autorizzate, nonché a favore delle organizzazioni di maestri di sci e guide alpine – un aiuto fino ad un massimo del 30% della spesa per l’acquisto, la costruzione e l’arredamento di immobili da adibire all’attività della scuola o dell’organizzazione stessa, nel rispetto del regime “de-minimis”. Si applicano i limiti di investimento di cui al capo II, articolo 29.

Nelle rimanenti zone l’agevolazione è concessa esclusivamente per l’acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari all’istruzione di minori, nonché di attrezzature ed arredamenti per i locali di gioco negli asili neve.

Limitatamente ai nastri trasportatori ed agli attrezzi equivalenti è prevista un’agevolazione del 50% nelle zone turisticamente poco sviluppate e del 40% nelle rimanenti zone. Il limite massimo di spesa ammessa è di 100.000,00 euro.

Per le medie imprese l’agevolazione massima è del 15%.

12. In caso di acquisti di attrezzature ed arredamento senza interventi strutturali nel settore degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, il limite massimo di spesa ammissibile è di 100.000,00 euro.

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