1. Il finanziamento agevolato dal fondo di rotazione è concesso previa presentazione della lettera di approvazione e della relazione istruttoria di un istituto di credito o di un istituto di leasing convenzionato.
2. La liquidazione del finanziamento di cui al capo II (Investimenti aziendali) può avvenire anche in più acconti, previo accertamento da parte dell’istituto mutuante dell’avvenuta regolare realizzazione degli investimenti. L’istituto è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’ufficio provinciale competente dell’avvenuto accertamento, che si basa sull’esame della seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente riguardante la regolare realizzazione del progetto;
b) progetto approvato, relazione tecnica, concessione edilizia e licenza d’uso (anche autocertificata);
c) documenti di spesa: fatture, note onorarie etc., in originale, emesse dopo la presentazione della domanda. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, postale o pagamenti rintracciabili. Non sono ammesse forme di compensazione. L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori anche in economia può essere effettuato con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore/dalla direttrice dei lavori o da altro tecnico qualificato/altra tecnica qualificata, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato;
d) nel caso di acquisto di un’area per l’insediamento oppure l’ampliamento di un’impresa:
- delibera definitiva di assegnazione o contratto definitivo di insediamento, in originale o in copia autentica, stipulati dopo la presentazione della domanda di finanziamento, nel caso in cui l’area venga trasferita al beneficiario dall’ente pubblico ai sensi degli articoli dal 46 al 51 della legge provinciale n. 13/1997, nonché dell’articolo 23, comma 5, della legge provinciale n. 10/2013;
- contratto di compravendita o di leasing, in originale o in copia autentica, stipulato dopo la presentazione della domanda, nel caso si tratti di acquisto di area tra privati e non abbia luogo né la procedura di assegnazione né la procedura contrattuale;
e) nei casi in cui la documentazione di spesa sia stata inviata in forma telematica oppure in casi adeguatamente motivati, l’originale può essere sostituito dal formato telematico, oppure da una copia autenticata o copia conforme;
f) contratto di acquisto registrato, stipulato dopo la presentazione della domanda: originale o copia autenticata o copia conforme;
g) fatture, che possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha emesso le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi, che concorrono a formare l’importo totale;
h) nel caso di acquisto di immobile nell’ambito dell’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, contratto registrato: originale o copia autenticata o copia conforme;
i) la dichiarazione de minimis.
3. La spesa ammessa va arrotondata ai 500,00 euro inferiori.
4. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi, oppure se la ditta individuale/società, a seguito di suo scioglimento o di cessazione dell’attività, è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, a condizione che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri e continuino ad esercitare l’attività assumendosi gli obblighi relativi.