1. L’agevolazione assume la forma di un mutuo o leasing agevolato dal fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il limite massimo previsto del 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e del 10% per le medie e grandi imprese.
2. I finanziamenti sono regolati come segue:
a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;
b) la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di venti anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili;
c) nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;
d) la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:
durata fino a 10 anni = max. 60%
durata fino a 15 anni = max. 55%
durata fino a 20 anni = max. 50%
La quota di partecipazione può essere aumentata del 5% in caso di maggiorazione ai sensi dell’articolo 15.
e) La quota di partecipazione della Provincia è determinata al momento della concessione e in conformità con il regolamento (UE) 651/2014 e il regolamento (UE) 2831/2023, e sarà verificata al momento della liquidazione. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia può essere superiore a quella determinata con decreto di approvazione.