1. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale n. 17/1993 su almeno il 6% dei progetti agevolati, cui vanno aggiunti i casi che l’ufficio competente ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità in base alla lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.
2. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano prodotto dichiarazioni o documenti falsi, o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Viene verificato inoltre che gli investimenti e le iniziative agevolate siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione stessa è stata concessa.
3. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo; detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica di quanto disposto al comma 2. Se necessario, il controllo potrà avvenire anche mediante sopralluogo.
4. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri, ed in particolare di quelle di cui all’articolo 7 (Obblighi), determina la revoca del finanziamento in proporzione al periodo residuo specificato negli obblighi.
5. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing e lease-back, è obbligatorio il riscatto da parte del beneficiario dei beni oggetto dei relativi contratti.
6. Eventuali violazioni dei contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari possono essere accertate nell’ambito dei controlli effettuati a cura delle strutture competenti in materia. Nel caso di una sentenza passata in giudicato la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia viene ridotta del 10%.