1. I beneficiari sono obbligati a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che sono privi di altra assicurazione pensionistica.
2. I beneficiari sono obbligati a comunicare, entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione che possa influire sulla concessione dell’agevolazione o determinarne la revoca anche parziale.
3. I beneficiari sono obbligati, pena la revoca dell’agevolazione, a mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.
4. Gli obblighi di cui al comma 5 si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi analoghe caratteristiche o funzionalità di quelle dei beni originari. La sostituzione, anche parziale, deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario e con un bene almeno di pari importo. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
4/bis. In caso di sostituzione di beni immobili, i beni sostitutivi possono essere di proprietà o in leasing di imprese che detengono almeno una quota del 30 per cento dell’impresa beneficiaria o delle quali l’impresa beneficiaria detiene almeno una quota del 30 per cento. I suddetti beni devono essere stati acquistati o realizzati successivamente agli immobili agevolati.
4/ter. In caso di sostituzione di beni immobili, eventuali contributi concessi per investimenti ambientali non rilevano, in quanto la finalità per la quale sono stati concessi è comunque assolta.
5. Per i beni agevolati di cui al capo II (Investimenti aziendali) dei presenti criteri, il beneficiario si obbliga a non mutarne la destinazione economica per i periodi di seguito elencati. Per i medesimi periodi elencati nelle lettere seguenti, i beni non possono essere alienati, dati in affitto, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali:
a) nel caso di beni mobili e lavori non soggetti a concessione edilizia, per tre anni dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa o dalla data del verbale di consegna in caso di acquisto tramite leasing;
b) nel caso di acquisto di locali o edifici aziendali oppure di opere di costruzione soggette a concessione edilizia, per dieci anni a partire dalla data della licenza d’uso o del contratto di compravendita ovvero, nel caso di acquisto tramite leasing, dalla data del verbale di collaudo.
5/bis. La durata del finanziamento deve corrispondere almeno alla durata degli obblighi di cui al comma 5.
6. In caso di cessione anticipata del bene agevolato il finanziamento deve essere estinto anticipatamente.