1. La quota massima di partecipazione della Provincia viene aumentata del 5% nei seguenti casi:
1.1 per la particolare qualificazione professionale, comprovata dal possesso di uno dei seguenti diplomi:
a) diploma di “maestro artigiano” o iscrizione nella prima Sezione del ruolo degli artigiani qualificati;
b) diploma di “tecnico del commercio” di cui all’articolo 19/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7;
c) diploma di laurea (anche Bachelor) o diploma di scuola professionale a tempo pieno con durata minima di sei semestri.
Devono essere in possesso di una particolare qualificazione professionale i seguenti soggetti: il titolare, il libero professionista o il lavoratore autonomo oppure il 30% dei dipendenti; nel caso di società di persone la maggioranza dei soci, nel caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari e nel caso di società di capitali la maggioranza degli amministratori.
Nel caso di società di persone con due soci, di società in accomandita semplice con due soci accomandatari o di società di capitali con due amministratori, è sufficiente che la qualificazione professionale sia posseduta da uno solo dei soggetti.
1.2 certificazione di qualità/marchio ecologico/certificazione “Azienda sana”;
1.3 certificazione di “audit famigliaelavoro” della Fondazione di pubblica utilità tedesca Hertie o certificazione equivalente;
1.4 imprese in zone strutturalmente svantaggiate di cui all’allegato A (7).
2. Le maggiorazioni non sono cumulabili.