1. Non sono ammessi i seguenti investimenti:
1.1 Investimenti non iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, ad esclusione degli investimenti finanziati tramite contratti di leasing;
1.2 urbanizzazione primaria di terreni, salvo che essi non siano aree di pertinenza dell’immobile acquistato;
1.3 investimenti relativi ad appartamenti di servizio o privati;
1.4 acquisto di beni di cui al capo I, articolo 2, comma 17 (Trasferimento di beni e fornitura di servizi tra parenti ed affini e tra società);
1.5 oggetti di valore, preziosi o antichi, tappeti, opere d’arte, fiori e piante ed oggetti decorativi, ornamentali ed opere di abbellimento in genere, materiale di consumo e pubblicitario, piccoli utensili (ad eccezione delle nuove imprese ai sensi dell’art. 12 (Investimenti agevolabili), punto 1.2 Beni mobili), scorte di magazzino, spese notarili;
1.6 beni mobili usati, ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda ed aventi un costo d’acquisto unitario superiore a 250.000,00 euro;
1.7 interventi di manutenzione ordinaria;
1.8 operazioni di lease-back
- il finanziamento degli investimenti ammessi mediante operazioni di lease-back non comporta invece l’esclusione dalle agevolazioni o la revoca delle stesse;
1.9 acquisto di beni che sono oggetto dell’attività di commercio (campionari) o di noleggio da parte di imprese che esercitano tale attività;
1.10 per le imprese fino a due addetti, beni mobili e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;
1.11 per le imprese con più di due addetti, beni mobili e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 3.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;
1.12 Immobili aziendali per associazioni di categoria e loro cooperative.