1. Gli investimenti di cui al presente articolo sono ammessi al finanziamento, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, solo se strettamente attinenti all’attività esercitata e se effettivamente destinati all’attività stessa. Gli investimenti devono corrispondere alle disposizioni di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 651/2014, altrimenti gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2831/2023 in De minimis (5)
Gli investimenti riguardano:
1.1 Beni immobili:
- nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili aziendali e relative spese tecniche;
- acquisto di immobili aziendali, anche nell’ambito dell’acquisto di azienda o di ramo d’azienda;
- acquisto di aree produttive;
- lavori in economia, solo se rientranti nelle prestazioni effettuate dalla propria impresa e se regolarmente iscritti a bilancio tra i beni ammortizzabili.
1.2 Beni mobili:
- impianti tecnici, macchinari, attrezzature ed arredamenti e relative spese di trasporto e installazione;
- piccoli utensili, solo in caso di prima dotazione per nuove imprese;
1.3 Mezzi di trasporto e relativi allestimenti solo nei seguenti casi:
- mezzi per il trasporto di cose, se alimentati ad energia elettrica, anche in forma ibrida;
- per coloro che sono iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio come agenti e rappresentanti di commercio: il primo automezzo acquistato nei primi due anni a partire dall’inizio dell’attività, per una spesa massima ammissibile di 30.000,00 euro;
- per le imprese di commercio su aree pubbliche, di distribuzione automatica di alimenti e bevande, i soli mezzi per il trasporto di cose;
- per le imprese di cui al codice 79 della classificazione ATECO 2007 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse), gli automezzi per trasporto disabili.
1.4 Mezzi speciali:
- mezzi per la raccolta dei rifiuti, pompe funebri, pulizia e spurgo di cisterne e pozzi, pulizia strade, servizi di scorta per trasporti eccezionali, sgombero neve, soccorso e rimorchio stradale, autoscuole, nonché quelli utilizzati come officina ambulante, laboratori chimici e simili;
- macchine operatrici: autogrù, autobetoniere, autopompe;
- elicotteri, per le imprese per le quali gli stessi rappresentano il mezzo di trasporto principale o lo strumento principale per l’esercizio dell’attività prevalente.
Per il settore autotrasporto sono ammessi i seguenti investimenti:
1.5 Beni immobili:
- nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili aziendali e relative spese tecniche.
1.6 Beni mobili:
- acquisto di impianti tecnici, macchinari, attrezzature, arredamenti, allestimenti di mezzi di trasporto e equipaggiamento e accessori di sicurezza non obbligatori per mezzi di trasporto, quali sistemi di navigazione, sedili ergonomici, impianti di condizionamento e di riscaldamento autonomi, frigoriferi di bordo, impianti letto certificati, retarder, rilevatori video per la retromarcia, misuratori di peso assiale; sono inoltre sempre ammesse le relative spese di trasporto ed installazione.
1.7 Per le imprese di trasporto che svolgono attività di trasporto merci intermodale, sono inoltre ammessi i seguenti investimenti:
- beni di investimento acquistati o prodotti in economia (gru, banchine per carico e scarico su rotaia) per svolgere attività di movimentazione e trasporto di beni da vettori su ruote a vettori su rotaia;
- acquisto di software e hardware utilizzati esclusivamente per realizzare le suddette attività di movimentazione e trasporto;
- acquisto di casse mobili e container espressamente destinati al trasporto intermodale;
- acquisto di semirimorchi espressamente destinati al trasporto intermodale.
1.8 Per le imprese di trasporto persone sono ammessi investimenti per l’acquisto di autoveicoli per il trasporto persone.
1.9 Acquisto di mezzi di trasporto nuovi e interventi di equipaggiamento di mezzi già circolanti.
1.10 In caso di catastrofi naturali e incendi possono essere ammessi a finanziamento, nell’ambito del regime “de minimis”, anche investimenti in beni usati. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 24 mesi dal verificarsi dell’evento; sono ammessi a finanziamento anche gli investimenti nel frattempo già realizzati.