(1) Agli allegati di cui agli articoli 4 e 7 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
(2) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, è così sostituito:
“2. Alla copertura degli oneri per complessivi 644.076.434,51 euro a carico dell'esercizio finanziario 2018, 243.280.377,03 euro a carico dell'esercizio finanziario 2019, 795.199.886,50 euro a carico dell'esercizio finanziario 2020 derivanti dall’articolo 4, commi 1 (tabella A), 3 (tabella C), 4 (tabella D) nonché dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”