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k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 161)
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020

1)
Pubblicata nel numero straordinario 6 del B.U. 7 agosto 2018, n. 31.

Art. 1  (Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole”)

(1) Dopo l’articolo 25 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 26 (Ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio) 1. Sono istituiti nei limiti della dotazione organica provinciale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, i ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio; i ruoli sono distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici. Il personale docente di tali ruoli viene impiegato in tutti i gradi di scuola, nonché nei corsi della formazione professionale, in corsi di sostegno linguistico per alunni la cui prima lingua non sia il tedesco, l’italiano o il ladino. Il sostegno linguistico avviene in lingua tedesca, italiana e, in caso, anche in lingua ladina.

2. I titoli per l’accesso ai citati ruoli e le modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono determinati dalla Giunta provinciale.

3. Le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato per i ruoli di cui al comma 1 sono istituite a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Oltre al personale docente in possesso dei titoli determinati in base al comma 2, in sede di prima applicazione del presente articolo ha diritto all’inserimento in dette graduatorie e all’accesso alla procedura di selezione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento chi è in possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale e alla data del 31 agosto 2018 ha maturato almeno tre anni di servizio in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti.

4. Al personale docente di cui al comma 1 è applicato lo stato giuridico ed economico del personale docente delle scuole secondarie di primo grado ai sensi della normativa vigente. Tutti i servizi prestati in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti sono riconosciuti ai fini dell’attribuzione delle indennità provinciali e dell’inquadramento economico ai sensi della normativa vigente al momento della conferma in ruolo.”

Art. 2  (Modifiche alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta provinciale disciplina lo svolgimento dell’esame di diploma.”

(2) Il comma 1 trova applicazione a partire dal 1° settembre 2018.

(3) I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, sono abrogati con effetto a partire dal 1° settembre 2018.

Art. 3  (Modifica alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per le strutture esistenti aventi capacità ricettiva superiore a 60 posti-bambino, la capacità massima può continuare a superare i 60 posti-bambino.”

Art. 4  (Modifica alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel testo tedesco del comma 1/bis dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole: “Voraussetzung, dass die Organentnahme” sono inserite le seguenti parole: “oder -verpflanzung”.

(2) Nel testo tedesco dell’ultimo periodo del comma 1/bis dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “auf staatlicher Ebene”.

(3) Nel testo italiano dell’ultimo periodo del comma 1/bis dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “presso strutture statali” sono sostituite da: “presso strutture di riabilitazione”.

Art. 5  (Modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 12.1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti, i seguenti commi 4/bis e 4/ter:

“4/bis Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia fissano, mediante accordo, l’obiettivo complessivo dei comuni e stabiliscono le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio.

4/ter Nell’ambito dell’accordo di cui al comma 4/bis sono determinate altresì le sanzioni applicabili ai comuni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, mediante l’introduzione di un sistema sanzionatorio omogeneo rispetto al sistema statale, che sanzioni, in misura proporzionata all’entità delle infrazioni commesse, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio, anche mediante la decurtazione dei finanziamenti spettanti ai sensi delle leggi vigenti.”

Art. 6  (Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, è inserito il seguente comma:

“3. Dopo il comma 2 dell’articolo 65/septies della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3 e 4:

‚3. Ove il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non nomini un proprio organo di revisione e qualora il Collegio svolga le funzioni di cui all’articolo 65/sexies anche per il Consiglio, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con deliberazione di nomina.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.’”

(2) Al comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, gli anni “2018” e “2019” sono sostituiti rispettivamente dagli anni: “2019” e “2020”.

(3) Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 10.250,00 euro per il 2018, 20.500,00 euro per il 2019 e 20.500,00 euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020, dotato con la connessa legge di assestamento.

Art. 7  (Modifiche alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)

(1) Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

“e) alle persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, che praticano l’esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nonché come terapia.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

“4. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato prescritti da personale medico sono da svolgersi sotto il controllo di personale in possesso di laurea magistrale in scienze motorie, indirizzo attività motoria preventiva e adattata o indirizzo equipollente, in idonee strutture pubbliche o private, certificate dall’Azienda Sanitaria quali “palestre della salute”.

5. La Giunta provinciale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di “palestra della salute” e definisce gli indirizzi per la prescrizione medica, lo svolgimento dell’esercizio fisico strutturato e adattato e i corsi di formazione per il personale responsabile del controllo del programma personalizzato di esercizio per soggetti affetti da patologie croniche non trasmissibili.”

Art. 8  (Modifica alla legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, “Ordinamento delle organizzazioni turistiche”)

(1) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12/bis (Partecipazione dei comuni)

1. I comuni partecipano al finanziamento in materia di turismo, concedendo alle organizzazioni turistiche locali contributi per la loro attività. La misura degli stessi è determinata nell’accordo per la finanza locale.”

Art. 9  (Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale)

(1) In esecuzione dell’articolo 13/bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d’intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Giunta provinciale è autorizzata a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. nonché a costituire con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento ed enti pubblici interessati allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo, una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, manutenzione e lo sviluppo dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, economicità e di qualità sociale e ambientale.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 350.000 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte capitale iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020, dotato con la connessa legge di assestamento.

Art. 10  (Modifica della legge provinciale 7 maggio 1991, n. 14, “Disciplina dei rapporti con le organizzazioni dei donatori di sangue”)

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 2 e l’articolo 3 della legge provinciale 7 maggio 1991, n. 14, sono abrogati con effetto a partire dal 1° gennaio 2019.

Art. 11  (Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”)

(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“1/ter. In quelle discipline, in cui si constata una rilevante carenza di personale al fine di garantire l’assistenza sanitaria a medio o lungo termine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere personale delle professioni sanitarie a tempo determinato senza l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. Il personale deve frequentare nei primi mesi un corso intensivo di quattro settimane per l’apprendimento rispettivamente della lingua mancante che serve quale requisito per ottenere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca e affinché tale personale acquisisca competenze linguistiche in misura minima nelle due lingue ufficiali della provincia. Questi corsi di lingua vengono finanziati da parte dell’Azienda Sanitaria e vengono offerti e frequentati durante l’orario di lavoro. Dipendenti che si avvalgono di questa offerta sono obbligati ad un periodo contrattuale minimo di permanenza.”

Art. 12  (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2 “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Dopo la lettera e) del comma 12 dell’articolo 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“f) non garantisce la quantità d’acqua per gli usi prioritari potabile e agricolo ai sensi dell’articolo 13 della Parte 3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017, oppure ostacola l’intesa relativa a queste finalità tra i concessionari.”

(2) Alla fine del comma 12 dell’articolo 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „In caso di ripetuta violazione della disposizione di cui alla lettera f) la concessione è revocata.“

Art. 13  (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Alla fine del comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I direttori e le direttrici provinciali competenti per il relativo ambito formativo provvedono anche alle procedure di selezione dei dirigenti delle scuole dell’infanzia e della formazione professionale o di musica a norma della presente legge.”

Art. 14  (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale”)

(1) La rubrica dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita: “Disposizioni per il personale delle scuole dell’infanzia”.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, viene aggiunto il seguente comma:

“3. In attesa di una regolamentazione con contratto collettivo sono altresì considerati requisiti di accesso per il profilo professionale “insegnante della scuola di infanzia”: il corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria – indirizzo scuola primaria oppure il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche (LM-85) oppure il corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50) oppure un diploma di laurea equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.”

Art. 15  (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 9, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 16  (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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