(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 582.018,04 euro per l’anno 2018 e in 377.037,88 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede:
(2) La quantificazione dell’onere annuo a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previsione 2018-2020 è demandata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche, alla legge di bilancio.
(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.