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f) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 121)
Promozione dell'amministrazione di sostegno

1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 della B.U. 19 luglio 2018, n. 29.

Art. 1  (Finalità)

(1) La presente legge disciplina la promozione e la valorizzazione dell'istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, riconoscendo il suo valore quale strumento di aiuto e tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 2  (Misure)   delibera sentenza

(1) La Provincia e gli enti locali promuovono l'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche quale importante forma di volontariato, in particolare attraverso le seguenti misure:

  1. rafforzamento e coordinamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
  2. informazione e consulenza a favore di tutta la cittadinanza e dei servizi sociali e sanitari pubblici e privati;
  3. sostegno alle persone che necessitano di un/ una amministratore/amministratrice di sostegno, anche in relazione ad una indicazione preventiva rispetto al proprio futuro amministratore/alla propria futura amministratrice di sostegno;
  4. formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore/amministratrice di sostegno;
  5. sostegno agli amministratori e alle amministratrici di sostegno nominati, attraverso l’offerta di iniziative di aggiornamento ed ulteriori misure di supporto.

(2) La Provincia può sostenere le spese per la stipula di una polizza di assicurazione al fine di tenere indenni gli amministratori e le amministratrici di sostegno nominati dai giudici tutelari del Tribunale di Bolzano, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali, a condizione che questi/queste non appartengano al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non siano professionisti.

(3) La Provincia può sostenere la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno appartenente a un nucleo familiare in condizioni economiche e patrimoniali insufficienti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel pagamento dell’equa indennità eventualmente assegnata, anche solo a titolo delle spese vive sostenute, dal giudice tutelare all’amministratore/amministratrice di sostegno ai sensi dell’articolo 379 del Codice civile, a condizione che questi/questa non appartenga al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.  2)

(4) La Giunta provinciale definisce i criteri di attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

massimeDelibera 14 dicembre 2009, n. 2978 - Istituzione dell'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno e approvazione dei relativi requisiti di iscrizione - Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 (modificata con delibera n. 320 del 21.03.2017)
2)
L'art. 2, comma 3, è stato così modificato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 3  (Tavolo di coordinamento)

(1) Presso la Ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali è istituito un tavolo di coordinamento per la promozione dell'amministrazione di sostegno, avente funzioni consultive e propositive.

(2) Il tavolo di coordinamento è composto da:

  1. il direttore/la direttrice dell’unità organizzativa provinciale competente in materia di politiche sociali o un suo delegato/una sua delegata;
  2. il direttore/la direttrice dell’unità organizzativa provinciale competente in materia di salute o un suo delegato/una sua delegata;
  3. il/la Presidente del Tribunale di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata;
  4. il/la Presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata;
  5. i/le giudici tutelari del Tribunale di Bolzano;
  6. un/una rappresentante dei direttori e delle direttrici dei Servizi sociali delegati;
  7. il direttore/la direttrice del Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata;
  8. quattro rappresentanti delle organizzazioni attive in materia di amministrazione di sostegno, non autosufficienza, disabilità, socio-psichiatria e dipendenze.

(3) Ai componenti del tavolo di coordinamento non spettano compensi o rimborsi spese.

Art. 4  (Servizi territoriali)

(1) La Provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la presenza di servizi diffusi sul territorio per perseguire le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b).

(2) I servizi svolgono i seguenti compiti:

  1. forniscono alla cittadinanza e ai servizi sociali e sanitari pubblici e privati informazioni e consulenza sull’amministrazione di sostegno;
  2. promuovono e sostengono il lavoro di rete fra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
  3. fungono da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento e sulle esigenze espresse dalle famiglie, dai beneficiari di amministrazione di sostegno, dagli/dalle amministratori/amministratrici di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte.

(3) Gli enti locali possono concludere accordi, i cui oneri vanno a carico dei propri bilanci, con soggetti privati e altre pubbliche amministrazioni, e comunque con quelle cui spetta l’istituzione dei servizi di amministrazione della giustizia, al fine di partecipare alla realizzazione di sportelli territoriali per sostenere gli Uffici della Volontaria Giurisdizione e di mettere a disposizione di questi sportelli apposito personale amministrativo.

Art. 5 (Elenco provinciale)    delibera sentenza

(1) La Provincia istituisce e gestisce l’elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari. Nell’elenco sono inserite le persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore/amministratrice di sostegno a favore di persone estranee al proprio nucleo familiare.

(2)  Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti e la procedura per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari. 3) 

massimeDecreto del Presidente della Giunta provinciale 3 marzo 2023, n. 7 - Regolamento di esecuzione relativo all’elenco provinciale delle amministratrici e degli amministratori di sostegno volontari
massimeDelibera 14 dicembre 2009, n. 2978 - Istituzione dell'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno e approvazione dei relativi requisiti di iscrizione - Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 (modificata con delibera n. 320 del 21.03.2017)
3)
L'art. 5, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 25, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10. Vedi anche l'art. 25, comma 3, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 6  (Formazione e aggiornamento)

(1) La Provincia garantisce:

  1. regolari offerte formative alle persone interessate alla nomina ad amministratore/amministratrice di sostegno;
  2. aggiornamento e informazioni costanti agli amministratori e alle amministratrici di sostegno già nominati.

Art. 7 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2018 e in 680.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Programma 05 della Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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