(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2018 e in 680.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte all’interno del Programma 05 della Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.