(1) La Provincia istituisce e gestisce l’elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari. Nell’elenco sono inserite le persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore/amministratrice di sostegno a favore di persone estranee al proprio nucleo familiare.
(2) Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti e la procedura per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari. 3)