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Delibera 17 luglio 2018, n. 704
Sportelli unici per l'assistenza e la cura

Allegato A)

Sportelli unici per l'assistenza e la cura

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano l’organizzazione e la gestione degli sportelli unici per l’assistenza e la cura, di seguito denominati sportelli unici, ai sensi dell’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Art. 2
Servizi

1. I servizi di assistenza e cura ambulante, semiresidenziale e residenziale a favore delle persone non autosufficienti, di seguito denominate utenti, rientrano nei seguenti settori e, ai sensi della presente deliberazione, sono costituiti da:

a) i servizi degli enti gestori dei servizi sociali delegati, operanti nell’ambito territoriale di riferimento;

b) i servizi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

c) le strutture residenziali per anziani accreditate, operanti nell’ambito territoriale di riferimento.

2. Anche i servizi privati operanti nell’ambito territoriale sono coinvolti nell’attività dello sportello unico; questi tuttavia devono essere in possesso del relativo accreditamento, se previsto per la tipologia del servizio.

3. Gli sportelli unici offrono, in uno o più punti logistici, tramite idoneo personale socio-sanitario qualificato, le prestazioni di cui all’articolo 5 relative a tutti i servizi presenti nel rispettivo ambito territoriale.

Art. 3
Utenza

1. Gli sportelli unici sono prioritariamente al servizio di tutti gli utenti, delle loro famiglie e delle persone di riferimento, in tutte le fasi della non autosufficienza. In un’ottica di prevenzione sono anche a disposizione di tutte le persone interessate.

2. Il primo contatto con gli sportelli unici avviene principalmente per iniziativa della persona interessata, della sua famiglia o delle persone di riferimento. Esso può avvenire però anche su iniziativa dello sportello unico, d’ufficio o a seguito di apposita segnalazione dei servizi sociali e sanitari.

Art. 4
Ambito territoriale

1. L’ambito territoriale di riferimento dello sportello unico corrisponde di regola a quello di un distretto socio-sanitario.

2. Se opportuno, e previa autorizzazione dell’assessore/dell’assessora competente, possono essere istituiti:

a) più sportelli unici per un unico distretto;

b) un solo sportello unico per più distretti di un medesimo comprensorio;

c) in presenza di circostanze oggettive, uno sportello unico con ambito territoriale non coincidente con quello del relativo distretto o comprensorio.

3. Tramite gli sportelli unici deve, in ogni caso, essere garantita la copertura totale della popolazione.

Art. 5
Prestazioni

1. Gli sportelli unici forniscono le seguenti prestazioni, che la Ripartizione provinciale competente, coinvolgendo i rappresentanti dei tre settori di cui all’articolo 2, comma 1, provvederà a definire più in dettaglio in un’apposita circolare.

a) Informazione: forniscono informazioni su tutte le offerte dei servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, presenti nell’ambito territoriale di riferimento e sulle più importanti prestazioni, previste a livello provinciale, cui hanno diritto gli utenti, in modo da garantire una scelta consapevole tra le varie possibilità offerte; favoriscono uno svolgimento unitario dei procedimenti amministrativi connessi e sostengono le persone in tale contesto;

b) Prima valutazione multiprofessionale ed esame della situazione: forniscono consulenza, effettuano una prima valutazione della situazione e rilevano, attraverso un questionario di prima valutazione valido per tutto il territorio provinciale, i bisogni sociali, quelli di rilievo sanitario e il fabbisogno di cura, nonché le risorse necessarie;

c) Intervento: valutano la necessità di un intervento, realizzano interventi e attivano, all’occorrenza, i servizi di provenienza oppure altri servizi o risorse nell’ambito territoriale dello sportello unico;

d) Accertamento del fabbisogno di cura per l’inserimento nelle liste d’attesa delle residenze per anziani: su incarico dell’ente gestore della residenza per anziani, il personale qualificato idoneo può anche valutare il fabbisogno di assistenza e cura, nei casi e secondo le modalità previsti dalla vigente deliberazione in materia di “Residenze per anziani dell’Alto Adige”, e procedere all’assegnazione dei punti previsti a tale scopo.

2. Gli sportelli unici promuovono e sostengono l’organizzazione di corsi per persone che assistono familiari non autosufficienti e la creazione di gruppi di auto-aiuto.

3. Nella rilevazione del fabbisogno e nella definizione degli interventi il personale qualificato dello sportello unico assicura una comunicazione alla pari con l’utente, la sua famiglia o le persone di riferimento, provvedendo a coinvolgerli attivamente.

4. Casi complessi, che richiedono il coordinamento di più servizi e prestazioni, sono trasferiti al settore le cui prestazioni sono necessarie in misura preponderante e con maggiore urgenza. Per il trasferimento si utilizza l’apposito modulo valido per tutto il territorio provinciale, dal quale risultano le informazioni basilari, necessarie al settore per l’elaborazione di un piano di assistenza e sostegno adeguato o per la definizione degli interventi necessari. Tale modulo riporta inoltre i suggerimenti dello sportello unico in merito agli interventi che meglio risponderebbero al bisogno e che sarebbe quindi opportuno attuare. Il settore che prende in carico il caso è responsabile dell’attuazione degli eventuali ulteriori interventi suggeriti e dell’attivazione di altri servizi a ciò necessari.

5. La ripartizione provinciale competente, in collaborazione con i rappresentanti dei tre settori, definisce le linee guida operative ed elabora il questionario di prima valutazione e i fogli di rilevamento dei dati statistici.

Art. 6
Cessazione dell’assistenza

1. L’assistenza da parte dello sportello unico cessa nei seguenti casi:

a) per interruzione espressa del contatto da parte della persona assistita, della sua famiglia o delle persone di riferimento;

b) per mancato contatto, per un lungo periodo di tempo, da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

c) perché la persona assistita, la sua famiglia o le persone di riferimento non si trovano più in situazione di bisogno;

d) perché l’assistenza è stata trasferita ad un servizio.

2. All’utente è comunque garantita la possibilità di fruire nuovamente dell’assistenza dello sportello unico in caso di bisogno.

3. Se l’utente si allontana dal proprio ambito territoriale e si rivolge a un altro sportello unico che prende in carico il suo caso, tutte le informazioni che lo riguardano sono trasmesse a tale sportello.

Art. 7
Organizzazione e gestione

1. I servizi sociali e sanitari pubblici e privati presenti nell’ambito territoriale costituiscono i settori coinvolti di cui all’articolo 2, comma 1, e sono tenuti a collaborare nell’ambito degli sportelli unici.

2. Gli sportelli unici devono essere istituiti, organizzati e gestiti attraverso la partecipazione paritetica - in termini di risorse umane o finanziarie - di tutti i servizi coinvolti, in modo da garantire la massima efficienza ed efficacia nonché il sostegno all’utenza nell’erogazione delle prestazioni. L’impiego del personale dello sportello unico oltre l’orario di apertura è da organizzare in modo da assicurare il raggiungimento delle finalità e l’erogazione del servizio in rapporto adeguato alla richiesta.

3. Gli sportelli unici garantiscono un orario di apertura al pubblico adeguato al numero degli abitanti e, in ogni caso, non inferiore a due ore per almeno tre giorni la settimana. Durante l’orario di apertura deve essere assicurata contemporaneamente anche la reperibilità telefonica del team. In caso di richiesta elevata, l’attività dello sportello unico è da strutturare in modo da ottemperare alle finalità del servizio e garantire prestazioni adeguate. Al di fuori degli orari di apertura, il servizio che ospita i locali dello sportello unico garantisce quantomeno l’informazione sugli orari di apertura dello stesso. Per gli utenti e le loro famiglie, o per le persone di riferimento, per le quali a causa del fabbisogno socio-assistenziale sussiste un’urgente necessità di intervento, gli sportelli unici garantiscono - direttamente o nell’ambito della rete di servizi - un’offerta in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni concreti entro due giorni lavorativi.

4. Durante gli orari di apertura, presso lo sportello unico devono essere rappresentati contemporaneamente almeno due dei tre settori coinvolti, per i quali deve essere prevista una regolare turnazione.

5. I tre settori si fanno carico a turno, per un periodo ragionevolmente lungo, dei lavori organizzativi dello sportello unico e si prendono cura della rete interna.

6. Per l’attuazione delle finalità dello sportello unico deve essere garantito, tra i diversi servizi coinvolti, lo scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 8
Personale

1. Ogni settore nomina un operatore e un sostituto; gli incaricati, tutti insieme, formano il team dello sportello unico.

2. Il personale dello sportello unico:

a) possiede esperienza e competenze nel lavoro in rete;

b) ha un’esperienza pluriennale nel rapporto con gli utenti e le loro famiglie e dispone delle competenze necessarie per la gestione dei casi;

c) conosce la rete dei servizi sanitari e sociali del territorio di riferimento e le relative prestazioni;

d) dispone di una formazione o aggiornamento specifici per il coaching e la consulenza alle persone che assistono familiari non autosufficienti oppure consegue il relativo attestato entro due anni dall’inizio dell’attività presso lo sportello unico; in caso di mancato conseguimento dell’attestato entro i due anni previsti, la persona deve essere sostituita;

e) dispone di spiccate competenze sociali e di una capacità di pensiero globale, che consente un approccio di tipo preventivo con conseguente pianificazione dell’intervento;

f) possiede conoscenze di base degli approcci metodologici del lavoro sociale che poggiano sui concetti di ambiente di vita e spazio sociale, pongono al centro la persona e sono specifici per età e sesso;

g) partecipa regolarmente a iniziative di formazione o aggiornamento.

Art. 9
Attuazione

1. In ogni ambito territoriale i servizi coinvolti definiscono di concerto e nel dettaglio, sulla base di quanto previsto dalle presenti linee guida, il relativo sportello unico e redigono un catalogo di provvedimenti coordinati per l’attività del medesimo. Ogni servizio che non partecipa in modo attivo e costante all’attività dello sportello unico, esprime automaticamente il proprio assenso al risultato e alle decisioni adottate dagli altri.

2. I servizi sono responsabili dell’attività dello sportello unico.

3. Il pieno rispetto delle presenti linee guida è requisito essenziale per l’erogazione integrale dei finanziamenti provinciali previsti dai sistemi di finanziamento dei diversi servizi.

 

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