1. I servizi sociali e sanitari pubblici e privati presenti nell’ambito territoriale costituiscono i settori coinvolti di cui all’articolo 2, comma 1, e sono tenuti a collaborare nell’ambito degli sportelli unici.
2. Gli sportelli unici devono essere istituiti, organizzati e gestiti attraverso la partecipazione paritetica - in termini di risorse umane o finanziarie - di tutti i servizi coinvolti, in modo da garantire la massima efficienza ed efficacia nonché il sostegno all’utenza nell’erogazione delle prestazioni. L’impiego del personale dello sportello unico oltre l’orario di apertura è da organizzare in modo da assicurare il raggiungimento delle finalità e l’erogazione del servizio in rapporto adeguato alla richiesta.
3. Gli sportelli unici garantiscono un orario di apertura al pubblico adeguato al numero degli abitanti e, in ogni caso, non inferiore a due ore per almeno tre giorni la settimana. Durante l’orario di apertura deve essere assicurata contemporaneamente anche la reperibilità telefonica del team. In caso di richiesta elevata, l’attività dello sportello unico è da strutturare in modo da ottemperare alle finalità del servizio e garantire prestazioni adeguate. Al di fuori degli orari di apertura, il servizio che ospita i locali dello sportello unico garantisce quantomeno l’informazione sugli orari di apertura dello stesso. Per gli utenti e le loro famiglie, o per le persone di riferimento, per le quali a causa del fabbisogno socio-assistenziale sussiste un’urgente necessità di intervento, gli sportelli unici garantiscono - direttamente o nell’ambito della rete di servizi - un’offerta in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni concreti entro due giorni lavorativi.
4. Durante gli orari di apertura, presso lo sportello unico devono essere rappresentati contemporaneamente almeno due dei tre settori coinvolti, per i quali deve essere prevista una regolare turnazione.
5. I tre settori si fanno carico a turno, per un periodo ragionevolmente lungo, dei lavori organizzativi dello sportello unico e si prendono cura della rete interna.
6. Per l’attuazione delle finalità dello sportello unico deve essere garantito, tra i diversi servizi coinvolti, lo scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge.