1. L’assistenza da parte dello sportello unico cessa nei seguenti casi:
a) per interruzione espressa del contatto da parte della persona assistita, della sua famiglia o delle persone di riferimento;
b) per mancato contatto, per un lungo periodo di tempo, da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) perché la persona assistita, la sua famiglia o le persone di riferimento non si trovano più in situazione di bisogno;
d) perché l’assistenza è stata trasferita ad un servizio.
2. All’utente è comunque garantita la possibilità di fruire nuovamente dell’assistenza dello sportello unico in caso di bisogno.
3. Se l’utente si allontana dal proprio ambito territoriale e si rivolge a un altro sportello unico che prende in carico il suo caso, tutte le informazioni che lo riguardano sono trasmesse a tale sportello.