1. L’ambito territoriale di riferimento dello sportello unico corrisponde di regola a quello di un distretto socio-sanitario.
2. Se opportuno, e previa autorizzazione dell’assessore/dell’assessora competente, possono essere istituiti:
a) più sportelli unici per un unico distretto;
b) un solo sportello unico per più distretti di un medesimo comprensorio;
c) in presenza di circostanze oggettive, uno sportello unico con ambito territoriale non coincidente con quello del relativo distretto o comprensorio.
3. Tramite gli sportelli unici deve, in ogni caso, essere garantita la copertura totale della popolazione.