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g) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 111)
Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE

1)
Pubblicata nel supplemento 4 del B.U. 19 luglio 2018, n. 29.

Art. 1  (Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela dell’alpicoltura)   delibera sentenza

(1) Il Presidente della Provincia può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari di dette specie, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali misure sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dell’alpicoltura e conservare i relativi habitat naturali, prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà, nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente. La Provincia autonoma di Bolzano assicura l’invio allo Stato delle informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. 2)

massimeCorte costituzionale - sentenza 15 luglio 2019, n. 215 - Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11 – misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE – competenza legislativa propria della Provincia autonoma di Bolzano – non fondatezza della questione
2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 15 luglio 2019, n. 215 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge provinciale del 16 luglio 2018, n. 11.

Art. 2  (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 3  (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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