In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 48 (Procedimento di approvazione del piano paesaggistico)

(1) Per l’approvazione del piano paesaggistico si applica il procedimento di cui all’articolo 53, ad eccezione dei commi 1 e 4.

(2) Il procedimento di approvazione del piano paesaggistico o della relativa variante è avviato dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Il procedimento di approvazione della variante del piano paesaggistico può essere avviato anche su iniziativa della Giunta comunale.

(3) Per la individuazione e la disciplina degli insiemi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), si applica il procedimento di cui all’articolo 60. L’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale. 107)

(4) Qualora il Comune non provveda all'adozione del piano paesaggistico entro il termine previsto all’articolo 53, comma 7, il piano si intende tacitamente adottato.

(5) Qualora il Comune accetti il parere di cui all’articolo 53, comma 6, senza riserve o non si pronunci entro il termine previsto, il piano viene approvato definitivamente dall’assessore/assessora provinciale competente.

(6) La Provincia può stipulare con il Comune un accordo di pianificazione, che definisce le modalità di elaborazione, adozione e approvazione congiunta dei contenuti del piano paesaggistico negli strumenti di pianificazione comunale. Nell’accordo è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del progetto del piano paesaggistico. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione delle prescrizioni di rilevanza paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione comunale.

(7) Per la trasformazione della destinazione d’uso da bosco, verde alpino e pascolo, verde agricolo, prato e pascolo alberato in un’altra delle citate destinazioni, le funzioni della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio sono esercitate da una commissione composta da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di foreste e da un/una rappresentante del Comune interessato. Su richiesta dei soggetti proprietari delle aree viene effettuato un sopralluogo. Ove necessario, la commissione ristretta può effettuare un sopralluogo, al quale sono invitati i soggetti proprietari dei fondi interessati. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso. 108)

(8) Le Comunità comprensoriali, gli enti o le associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente possono comunque presentare proposte adeguatamente motivate di varianti al piano paesaggistico. La ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio avvia il procedimento di variante del piano, previa valutazione positiva della fondatezza tecnica della proposta.

107)
L'art. 48, comma 3, è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
108)
L'art. 48, comma 7, è stato così modificato dall'art. 16, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionJ
ActionActionK
ActionActionL
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2015, n. 12
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2015, n. 28
ActionActiond) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionPAESAGGIO
ActionActionURBANISTICA
ActionActionSTRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI SULLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
ActionActionPIANIFICAZIONE PROVINCIALE
ActionActionArt. 43 (Piano strategico provinciale)
ActionActionArt. 44 (Procedimento di approvazione del piano strategico provinciale)
ActionActionArt. 45 (Pianificazione paesaggistica)
ActionActionArt. 46 (Linee guida per il paesaggio)
ActionActionArt. 47  (Piano paesaggistico)
ActionActionArt. 48 (Procedimento di approvazione del piano paesaggistico)
ActionActionArt. 49 (Piani di settore)
ActionActionArt. 50 (Procedimento di approvazione del piano di settore)
ActionActionPIANIFICAZIONE COMUNALE
ActionActionPIANIFICAZIONE ATTUATIVA
ActionActionTITOLI ABILITATIVI
ActionActionVIGILANZA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
ActionActionRICORSI AMMINISTRATIVI
ActionActionNORME FINALI E TRANSITORIE
ActionActionAttività e interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica  
ActionActionAttività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia
ActionActionInterventi edilizi liberi
ActionActionInterventi soggetti a permesso di costruire
ActionActionInterventi soggetti a SCIA   
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 30
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 31
ActionActiong) Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 36
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 8
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24
ActionActionl) Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2021, n. 7
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2021, n. 8
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2021, n. 27
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2023, n. 6
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2023, n. 9
ActionActions) Legge provinciale 1 giugno 2023, n. 9
ActionActionM
ActionActionN
ActionActionO
ActionActionP
ActionActionQ
ActionActionR
ActionActionS
ActionActionT
ActionActionU
ActionActionV
ActionActionW
ActionActionX
ActionActionY
ActionActionZ
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico