(1) Presso la ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio è istituito un fondo, denominato "fondo per il paesaggio", per contribuire a promuovere iniziative dirette alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
(2) Nel fondo confluiscono, oltre al finanziamento annuale dal bilancio provinciale, anche le elargizioni di altri enti e le donazioni private, le somme incassate a titolo di misure di compensazione per interventi nell’ambiente e nel paesaggio, nonché le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative applicate ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di tutela dell’ambiente, della natura e del paesaggio.
(3) Sulla concessione e sulla revoca dei contributi previsti per le iniziative sostenute con il fondo decide una commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione della commissione, il funzionamento della stessa e l’erogazione dei contributi sono disciplinati con regolamento di esecuzione.