(1) La proposta di programma o di piano è adottata dal Consiglio comunale, sentita la Commissione Comunale territorio e paesaggio.
(2) La proposta adottata, corredata della relativa documentazione, viene pubblicata per la durata di 30 giorni all'albo del Comune e sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Durante questo periodo chiunque può presentare osservazioni. Il Comune disciplina ulteriori misure idonee di informazione e partecipazione della popolazione.
(3) Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 41 inizia a decorrere dopo il ricevimento dell’avviso, ma non prima della pubblicazione di cui al comma 2.
(4) I Comuni specificati all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, chiedono inoltre il parere dell’autorità militare.
(5) Scaduto il termine di cui al comma 2, il Comune trasmette immediatamente le osservazioni ricevute alla ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
(6) La Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio esprime il suo parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.
(7) Entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del parere della Commissione, il Consiglio comunale adotta definitivamente la proposta, tenuto conto del parere della Commissione provinciale e delle osservazioni pervenute. In caso di dissenso rispetto al parere della Commissione provinciale, la delibera è espressamente motivata. Il Comune trasmette immediatamente la delibera consiliare e la documentazione necessaria alla ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. 96)
(8) La Giunta provinciale approva il programma o il piano entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Essa può apportare modifiche motivate necessarie ad assicurare:
- il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle prescrizioni del piano strategico provinciale e dei piani di settore;
- la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;
- la conformità alle prescrizioni del programma di sviluppo comunale e della pianificazione paesaggistica. 97)
(9) Qualora non esplicitamente disposto diversamente, l’approvazione del piano dalla Giunta provinciale comporta l’applicazione di diritto dell’Art. 47, comma 1, lettera e), a tutte le nuove zone edificabili.
(10) La delibera viene pubblicata sulla Rete Civica dell'Alto Adige e nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
(11) In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, all’individuazione e alla previsione nel piano comunale per il territorio e il paesaggio di aree destinate all’esercizio del commercio al dettaglio da inserire nelle zone produttive provvede la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei Comuni e previo parere dei Comuni circostanti.
(12) In tal caso le varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio, che individuano le aree destinate all’esercizio del commercio al dettaglio all’interno delle zone produttive, devono obbligatoriamente preferire: in primo luogo, le aree di recupero o riqualificazione urbanistica, per la presenza di strutture dismesse o degradate; in secondo luogo, le aree in cui siano presenti altre attività commerciali. La Giunta provinciale, prima di esaminare le zone produttive, può proporre al Comune o ai Comuni interessati dai relativi impatti l’individuazione di zone di riqualificazione urbanistica con l’eccezione delle zone già aventi destinazione produttiva. In tal caso il procedimento si sospende per 120 giorni, entro i quali deve intervenire la delibera di adozione o di rigetto da parte del Comune.
(13) La previsione delle aree nel piano comunale per il territorio e il paesaggio di cui al comma 11 è assoggettata alla preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’articolo 6 e seguenti della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17.
(14) Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 50, la Giunta provinciale verifica in particolare se l’eventuale individuazione garantisca la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale, nonché la tutela della vivibilità dei centri storici. In ogni caso deve essere garantito l’approvvigionamento di prossimità alla popolazione locale per il mantenimento di una struttura stabile della popolazione, al fine di prevenire fenomeni di marginalizzazione e spopolamento, anche in relazione alla specificità topografica montana del territorio provinciale e alla sua accessibilità. La Giunta provinciale determina altresì, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita. 98)