(1) Per l’approvazione del piano paesaggistico si applica il procedimento di cui all’articolo 53, ad eccezione dei commi 1 e 4.
(2) Il procedimento di approvazione del piano paesaggistico o della relativa variante è avviato dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Il procedimento di approvazione della variante del piano paesaggistico può essere avviato anche su iniziativa della Giunta comunale.
(3) Per la individuazione e la disciplina degli insiemi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), si applica il procedimento di cui all’articolo 60. L’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale. 89)
(4) Qualora il Comune non provveda all'adozione del piano paesaggistico entro il termine previsto all’articolo 53, comma 7, il piano si intende tacitamente adottato.
(5) Qualora il Comune accetti il parere di cui all’articolo 53, comma 6, senza riserve o non si pronunci entro il termine previsto, il piano viene approvato definitivamente dall’assessore/assessora provinciale competente.
(6) La Provincia può stipulare con il Comune un accordo di pianificazione, che definisce le modalità di elaborazione, adozione e approvazione congiunta dei contenuti del piano paesaggistico negli strumenti di pianificazione comunale. Nell’accordo è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del progetto del piano paesaggistico. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione delle prescrizioni di rilevanza paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione comunale.
(7) Per la trasformazione della destinazione d’uso da bosco, verde alpino e pascolo, verde agricolo, prato e pascolo alberato in un’altra delle citate destinazioni, le funzioni della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio sono esercitate da una commissione composta da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di foreste e da un/una rappresentante del Comune interessato. Su richiesta dei soggetti proprietari delle aree viene effettuato un sopralluogo. Ove necessario, la commissione ristretta può effettuare un sopralluogo, al quale sono invitati i soggetti proprietari dei fondi interessati. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso. 90)
(8) Le Comunità comprensoriali, gli enti o le associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente possono comunque presentare proposte adeguatamente motivate di varianti al piano paesaggistico. La ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio avvia il procedimento di variante del piano, previa valutazione positiva della fondatezza tecnica della proposta.