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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 39 (Abitazioni riservate ai residenti)  

(1) Le abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano devono essere occupate da persone che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia e che al momento dell'occupazione dell'abitazione sono residenti da almeno 5 anni in un Comune della provincia o hanno il loro posto di lavoro in un Comune della provincia.  Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. 76)

(2) Una persona che già possiede un’altra abitazione adeguata può occupare un’abitazione riservata ai residenti, solo a condizione che assuma gli impegni di cui al presente articolo con riferimento all’altra abitazione. Se quindi l’abitazione libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull’abitazione che verrà occupata può essere cancellato, purché le due abitazioni si trovino nello stesso Comune e la superficie vincolata non venga ridotta più del 20 per cento. La cancellazione del vincolo è comunque esclusa per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40, e per le abitazioni realizzate su aree riservate all’edilizia abitativa agevolata o all’esterno dell’area insediabile. 77)

(3) Il titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano può essere rilasciato soltanto a condizione che il/la richiedente, con un atto unilaterale d’obbligo, autorizzi il Comune ad annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L'annotazione è richiesta dal Comune a spese dell’interessato/interessata. 78)

(4) L'abitazione deve essere occupata entro un anno dall’agibilità. Qualora l'abitazione dovesse rendersi libera, dovrà essere occupata entro 6 mesi da una persona avente diritto ai sensi del comma 1. Ai fini della presente legge, l’abitazione si intende regolarmente occupata se vi ha la sua residenza una persona avente diritto ai sensi del comma 1.

(4/bis) Se l’abitazione non è regolarmente occupata o nuovamente occupata entro il termine di cui al comma 4, ciò deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Il Comune provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione all’Istituto per l’edilizia sociale. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal comune. L’indicazione del Comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario. La procedura per l’indicazione di persone da parte del Comune è disciplinata con regolamento comunale. La sanzione di cui all’articolo 97, comma 3, si applica soltanto qualora la comunicazione al Comune non avvenga entro il termine previsto o l’abitazione non venga consegnata al Comune o all’Istituto per l’edilizia sociale entro 30 giorni. 79)

(5) Le abitazioni riservate ai residenti possono anche essere utilizzate come case albergo per lavoratori, scolari, studenti o persone con disabilità, nonché come comunità alloggio, alloggi protetti ovvero abitazioni realizzate da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane o messe a disposizione di scolari o studenti.

(6) I Comuni emanano un regolamento che disciplina la vigilanza sulle abitazioni riservate ai residenti e le condizioni alle quali può essere cancellato il relativo vincolo. Presupposto per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è comunque il pagamento del contributo di intervento, qualora non ancora versato, e di un ulteriore importo pari ad un massimo del 200 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1. La cancellazione del vincolo è comunque esclusa per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40, e per le abitazioni realizzate su aree riservate all’edilizia agevolata o all’esterno dell’area insediabile. La cancellazione è altresì esclusa per le abitazioni che non sono state legittimamente occupate per almeno 10 anni, salvo che il soggetto proprietario dimostri l’impossibilità ovvero l’estrema difficoltà effettiva e perdurante di occupare l’abitazione con una persona legittimata. 80)

(6/bis) Previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca o del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, per l’immobile vincolato si possono effettuare modifiche all’atto unilaterale d’obbligo, permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta. 81)

(6/ter) Se il vincolo di riservare l’abitazione ai sensi di questo articolo ai residenti non è stato assunto in base a una norma imperativa, questo vincolo può essere cancellato sempre e con effetto immediato, previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta. 82)

(7) I Comuni pubblicano sulla Rete Civica della Provincia un elenco delle abitazioni riservate ai residenti ai sensi del presente articolo, a prezzo calmierato ai sensi dell’articolo 40 della presente legge nonché convenzionate ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Questo elenco contiene i seguenti dati e informazioni: indirizzo, particella edificale e comune catastale, subalterno, licenza d’uso, libero/occupato, superficie utile abitabile, vani abitabili e data di aggiornamento. 83)

(8) I Comuni aggiornano l’elenco di cui al comma 7 entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. 84)

(9) L’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata (AVE) verifica, anche a campione, che l’elenco sia pubblicato e aggiornato correttamente e entro i termini previsti dal comma 8 del presente articolo e dal comma 17 dell’articolo 103. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento, l’AVE assegna al Comune, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni, per adempiere. Decorso inutilmente il termine stabilito, al Comune inadempiente vengono ridotte le assegnazioni correnti. Misura e modalità delle riduzioni saranno stabilite nell’ambito degli accordi sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 85)

76)
L'art. 39, comma 1, è stato così modificato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
77)
L'art. 39, comma 2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
78)
L'art. 39, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
79)
L'art. 39, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
80)
L'art. 39, comma 6, è stato così modificato dall'art. 14, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
81)
L'art. 39, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
82)
L'art. 39, comma 6/ter, è stato inserito dall'art. 14, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
83)
L'art. 39, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
84)
L'art. 39, comma 8, è stato inserito dall'art. 14, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
85)
L'art. 39, comma 9, è stato inserito dall'art. 14, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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