(1) Gli esercizi pubblici possono essere ampliati per adeguarli agli standard attuali. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, definisce i criteri e i limiti per l’ampliamento e le ipotesi in cui è ammessa la deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica. Le infrastrutture necessarie devono già essere disponibili. 57)
(2) Il rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica o all’esterno dell’area insediabile è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario a spese del/della richiedente il vincolo che gli edifici aziendali sono destinati a pubblico esercizio per 20 anni dall’annotazione, e formano, insieme alle superfici di pertinenza, un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione del vincolo. Decorsi 20 anni, il vincolo di destinazione per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 36, comma 4, può essere cancellato solo contestualmente all’annotazione del vincolo di cui all’articolo 39. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 36, l'indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. Gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta del direttore/della direttrice dell’unità organizzativa provinciale competente per il turismo. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce i criteri per il rilascio di tale nulla osta. La cancellazione, nei casi consentiti dalla legge, dei vincoli di cui al presente articolo presuppone il rilascio di un corrispondente nulla osta da parte del sindaco/della sindaca. 58)