(1) Sono zone di riqualificazione urbanistica le zone in cui è necessario effettuare interventi urbanistici organici e coordinati, anche in deroga alla regolamentazione ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 24, ai fini della valorizzazione del tessuto insediativo esistente, con il possibile concorso di risorse pubbliche e private.
(2) Nell'individuazione di tali zone devono essere specificati:
(3) Per le attività di commercio al dettaglio valgono le limitazioni di cui all’Art. 33, commi 3 e 4, se in precedenza l’area interessata era una zona produttiva. Sono fatte salve le zone di riqualificazione urbanistica adiacenti a zone miste nei Comuni con oltre 50.000 abitanti.