(1) Il centro storico comprende le parti della zona mista in cui si trovano agglomerati dal rilevante carattere storico e artistico e di particolare pregio ambientale, che per le loro caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche costituiscono un’unità omogenea.
(2) Nel centro storico si mira alla conservazione e al restauro degli edifici di interesse storico-artistico, al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, alla tutela e valorizzazione del tessuto urbano storico, della rete viaria e degli spazi inedificati, nonché alla riqualificazione delle destinazioni d’uso che lo caratterizzano.
(3) Se è comprovato che non sussiste un fabbisogno abitativo, nel centro storico la pianificazione comunale può prevedere una volumetria ad uso residenziale inferiore rispetto a quella definita dall’articolo 24, comma 2.