E 1) gli interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi elaborati secondo i criteri qualitativi definiti con regolamento di esecuzione, previo parere del Consiglio dei Comuni. Tali piani attuativi devono contenere precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o in sede di ricognizione di quelli vigenti; 239)
E 2) gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
E 3) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
E 4) gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali non è previsto il permesso di costruire;
E 5) le varianti al permesso di costruire, presentate anche in corso d’opera o prima dell’ultimazione dei lavori, che non costituiscono variazione essenziale ai sensi dell’articolo 84. La sussistenza della variazione essenziale va sempre valutata con riferimento al progetto previsto dal permesso originario. Ai fini dell’attività di vigilanza, nonché ai fini della certificazione dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruire riferita all’intervento principale.