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55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 5921)
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento 2)

1)
Pubblicato nella G.U. 16 febbraio 1994, n. 38.
2)
Il titolo è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

Art. 01 (Finalità) 3)

(1) In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell’articolo 102 dello Statuto di autonomia. 4)

(2) Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.

(2/bis) La Provincia autonoma di Trento promuove con le università ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonché ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad  agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in coerenza con le finalità del presente decreto. 5)

3)
L'art. 01 è stato inserito dal comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.
4)
L'art. 01, comma 1, è stato così integrato dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
5)
L'art. 01, comma 2/bis, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.

Art. 1 (Uso della lingua ladina)

(1) I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.

(2) Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

(3) Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina. 6)

(4) Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

(4/bis) Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non  successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana. 7)

6)
L'art. 1, comma 3, è stato così integrato dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
7)
L'art. 1, comma 4/bis, è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

Art. 1/bis (Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace)

(1) Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all’articolo 5 e all’articolo 01 è consentito l’uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra.

(2) Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 109 del codice di procedura penale.

(3) Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra.

(4) Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non è possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento.

(5) La regione, nell’ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l’attuazione della finalità di cui al comma 1.

(6) Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano anche all’ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all’articolo  5. 8)

8)
L'art. 1/bis è stato inserito dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

Art. 2  (Scuola)

(1) Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua d'insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

(2) Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza  media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

(3) Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina. Il personale docente, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste da questo comma, è tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1. 9)

(4) Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

(4/bis) Nelle scuole dell'infanzia situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalità stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di  insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato. 10)

(4/ter) Il personale insegnante, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste dal comma 4/bis, è tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma. 11)

(5) Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi. 12)

9)
L'art. 2, comma 3, è stato integrato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 344, successivamente modificato dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262, e dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.
10)
L'art. 2, comma 4/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 344 e, successivamente così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.
11)
L'art. 2, comma 4/ter, è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.
12)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

Art. 2/bis  (Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra)

(1) Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3/bis, nonché della lingua mochena e di quella cimbra.

(2) Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate. 13)

13)
L'art. 2/bis è stato inserito dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

Art. 3  (Uffici pubblici)

(1) Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

(2) 14)

(3) 15)

(4) I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1. 16)

14)
L'art. 3, comma 2, è stato abrogato dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
15)
L'art. 3, comma 3, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
16)
L'art. 3, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

Art. 3/bis  (Concessionari di pubblici servizi)

(1) Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti. 17)

(2) Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti. 18) 19) 20)

17)
L'art. 3/bis, comma 1 è stato così modificato dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
18)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.
19)
Vedi anche il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.
20)
L'art. 3/bis, comma 2 è stato così modificato dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

Art. 3/ter (Ripristino dei cognomi in forma originaria)

(1) I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

(2) Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d’ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell’atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

(3) Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d’ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti. 21)

21)
L'art. 3/ter è stato inserito dall’art. 4 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

Art. 3/quater (Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive)

(1) Il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la Provincia di Trento, e l’Autorità per le garanzie  nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.

(2) Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attività realizzate nell’ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalità la provincia può stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

(3) Nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 1 può essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell’area culturale europea. 22)

22)
L'art. 3/quater è stato inserito dall’art. 5 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

Art. 4  (Censimenti)

(1) Nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessi, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.

(2) In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle località ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1878, n. 1017, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

Art. 5 (Individuazione delle località ladine)

(1) Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich. 23)

23)
L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

Art. 5/bis (Disposizioni finali)

(1) Si applicano nella provincia di Trento le norme di tutela delle minoranze previste dalla legge 15 dicembre  1999, n. 482, in quanto più favorevoli rispetto alle norme vigenti nella medesima provincia. 24)

 

24)
L'art. 5/bis è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
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ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionActionArt. 01 (Finalità) 
ActionActionArt. 1 (Uso della lingua ladina)
ActionActionArt. 1/bis (Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace)
ActionActionArt. 2  (Scuola)
ActionActionArt. 2/bis  (Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra)
ActionActionArt. 3  (Uffici pubblici)
ActionActionArt. 3/bis  (Concessionari di pubblici servizi)
ActionActionArt. 3/ter (Ripristino dei cognomi in forma originaria)
ActionActionArt. 3/quater (Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive)
ActionActionArt. 4  (Censimenti)
ActionActionArt. 5 (Individuazione delle località ladine)
ActionActionArt. 5/bis (Disposizioni finali)
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction62) Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
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ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
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ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionAction108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
ActionAction109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
ActionAction110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
ActionAction111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
ActionAction112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
ActionAction113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
ActionAction114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
ActionAction115) Decreto legislativo 14 luglio 2022, n. 107
ActionAction116) Legge 5 agosto 2022, n. 118
ActionAction117) Decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 158
ActionAction118) Legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2
ActionAction119) Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 64
ActionAction120) Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65
ActionAction121) Decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113
ActionAction122) Legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1
ActionAction123) Decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 143
ActionAction124) Decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 147
ActionAction125) Decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26
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