(1) Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all’articolo 5 e all’articolo 01 è consentito l’uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra.
(2) Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 109 del codice di procedura penale.
(3) Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra.
(4) Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non è possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento.
(5) La regione, nell’ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l’attuazione della finalità di cui al comma 1.
(6) Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano anche all’ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all’articolo 5. 8)