1. La Giunta provinciale nomina il Direttore/la Direttrice della Scuola provinciale superiore per un periodo di tre anni in seguito ad una selezione pubblica ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti sul personale dirigente dell’amministrazione provinciale.
2. Il Direttore/La Direttrice:
a) è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e del personale della Scuola provinciale superiore;
b) esercita l'attività di direzione e di indirizzo degli uffici e dei servizi della Scuola provinciale superiore per il raggiungimento degli obiettivi;
c) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione, del Consiglio della Claudiana e del Consiglio del Centro;
d) approva e stipula i contratti di importo fino a Euro 40.000,00;
e) agisce in base ad apposite deleghe da parte del Consiglio d’amministrazione;
f) in base alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio d’amministrazione stipula contratti di importo superiore a Euro 40.000,00;
g) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio d’amministrazione, del Consiglio della Claudiana e del Consiglio del Centro;
h) propone al Consiglio d’amministrazione la struttura organizzativa della Scuola provinciale superiore, evidenziando le necessità della pianta organica;
i) adotta i provvedimenti per l'organizzazione dei servizi e dirige i comuni uffici di supporto;
j) relaziona annualmente al Consiglio d’amministrazione sulle attività della Scuola provinciale superiore;
k) relaziona annualmente al Consiglio della Claudiana e al Consiglio del Centro sulle attività della Scuola provinciale superiore;
l) designa un funzionario/una funzionaria che lo/la rappresenti in caso di assenza o impedimento.