(1) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 8/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) P2 s’intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4, 4/bis, 5 e 6.”
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 8/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 4/bis:
4/bis In deroga a quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, in riferimento al patrimonio mobiliare dichiarato nella DURP non si considerano, per ciascun nucleo familiare, i seguenti importi:
- i primi 150.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per nuclei familiari costituiti da una persona;
- i primi 250.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per nuclei familiari costituiti da due o più persone.”
(3) Il comma 6 dell’articolo 8/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Il patrimonio del nucleo familiare, come rilevato ai sensi dei commi 4, 4/bis e 5, è valutato nella misura del 20 per cento.”