1. L'ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione.
2. Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.
3. La formazione a carattere pratico si sostanzia in esercitazioni in aula e in laboratorio su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore/installatrice:
a) scelta della componentistica;
b) condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto;
c) collaudo;
d) manutenzione.
4. l laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, nonché all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.
5. Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche e fisiche, i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulare verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti nonché eventuali guasti. Devono inoltre rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I laboratori possono non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della pubblicazione del corso occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.
6. La Provincia potrà verificare a campione l’idoneità dei laboratori.