1. Ai fini dell'ammissione all'esame finale del corso di formazione è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del corso.
2. L’esame finale è costituito da una prova teorica e da una prova pratica, che sono valutate distintamente. La prova pratica mira a verificare la corretta installazione dell'impianto FER.
3. Le prove devono essere organizzate e gestite dall'ente di formazione secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
4. L’esame finale si intende superato se si ottiene un voto di almeno 6/10 in entrambe le prove. Il voto complessivo è dato dalla media dei voti della prova teorica e della prova pratica.
5. In caso di superamento dell'esame finale viene rilasciato l'attestato di qualificazione professionale di “installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”/“installatrice e manutentrice straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”.
6. L'attestato di qualificazione deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto accreditato e/o autorizzato alla formazione ed alla certificazione;
b) dati anagrafici del/della titolare dell'attestato;
c) titolo del corso e normativa di riferimento;
d) specifica macrotipologia impiantistica cui si riferisce la formazione;
e) durata del corso;
f) firma del formatore/della formatrice.