(1) Fino all’entrata in vigore del successivo contratto collettivo menzionato al comma 2 dell’articolo 1, l’indennità di posizione di cui all’articolo 2 è calcolata come segue: la somma, tra indennità di posizione e assegno personale pensionabile, quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione, da corrispondere mensilmente al personale dirigenziale è pari alla somma, tra indennità di funzione e assegno personale pensionabile, quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione, corrisposta allo stesso nel mese di maggio 2018, tenendo conto delle giornate mensili da calcolare. Di tale somma viene decurtato, e corrisposto come tale, l’assegno personale pensionabile, quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione, spettante al singolo a decorrere dal 1 giugno 2018. La differenza risultante viene corrisposta, fino al raggiungimento del 40 per cento della sopraccitata somma, come indennità di posizione fissa, e oltre tale percentuale, come indennità di posizione variabile.