(1) Con decorrenza dal 1° giugno 2018 le indennità di dirigenza e per incarichi affini (rectius: indennità di funzione) disciplinate dall’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati sono trasformate in indennità di posizione.