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Delibera 5 giugno 2018, n. 531
Criteri per la concessione di contributi per l'attività per la formazione per la famiglia ai sensi della LP n. 8/2013 - Revoca della deliberazione n. 482 del 02/05/2017 (modificata con delibera n. 1237 del 27.11.2018, delibera n. 11 del 14.01.2020, delibera n. 1132 del 28.12.2021 e delibera n. 218 del 14.03.2023) (vedi anche delibera n. 1150 del 13.11.2018, delibera n. 378 del 26.05.2020, delibera n. 468 del 30.06.2020 e delibera n. 1132 del 28.12.2021)

Allegato

Criteri per la concessione di contributi per l’attività per la formazione della famiglia

Articolo 1
Ambito di applicazione, target e beneficiari

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi ad enti pubblici ed organizzazioni private senza scopo di lucro che svolgono la loro attività in Alto Adige per il sostegno precoce alle famiglie ai sensi degli articoli 4, 7, 8, 10 e 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

1/bis. Le organizzazioni di cui al comma 1:

a) devono aver previsto nel proprio statuto la realizzazione di attività di formazione per la famiglia;

b) devono disporre di un‘adeguata struttura organizzativa nella provincia di Bolzano;

c) devono garantire continuità nello svolgimento della propria attività.

1/ter. Si considerano attività di formazione per la famiglia le attività di formazione orientate a sostenere preventivamente i genitori, e in generale le famiglie, mediante interventi di bassa soglia (di facile accesso per tutti) che affiancano le famiglie stesse nel quotidiano, tenendo conto delle loro risorse e trasmettendo loro conoscenze e competenze atte a migliorare la convivenza. La formazione per la famiglia mira a rafforzare e incrementare le competenze educative, a promuovere la riflessione sui ruoli e sui modi di agire dei membri della famiglia nella quotidianità e a sostenere le relazioni familiari, nonché a preparare i giovani alla convivenza in coppia e all’interno di una nuova famiglia. La formazione per la famiglia va distinta, da un lato, dalle iniziative per il tempo libero dedicate alle famiglie, dall’altro dalla consulenza in senso stretto, dalla terapia e dall’intervento sociale.

2. Sono finanziate le seguenti misure di sostegno alla famiglia.

a) sostegno preventivo alla famiglia ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) d) e), f), g) ed i) della legge, concernenti misure di sensibilizzazione, informazione e confronto precoce con le tematiche riguardanti la famiglia e la vita di coppia, programmi di formazione a sostegno della famiglia e della genitorialità, l’auto-aiuto familiare, offerte per prevenire situazioni familiari problematiche, consulenza e accompagnamento familiare, mediazione familiare. Sono sostenuti inoltre i punti d’incontro e gli altri spazi per le famiglie, i centri per le famiglie, i centri genitori-bambini e le altre forme di scambio che rafforzano il rapporto tra genitori, genitori e figli, tra generazioni e il coinvolgimento attivo dei padri;

b) migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, lettera b), della legge, concernenti azioni a favore della parità di genere, dell’ampliamento delle immagini di ruolo, nonché della certificazione “audit famigliaelavoro”;

c) servizi di assistenza e di accompagnamento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), della legge, concernenti iniziative genitoriali, gruppi di gioco, centri genitori-bambini;

d) lavoro di rete nel settore famiglia, ai sensi dell’articolo 4 della legge; il lavoro di rete con i comuni (singoli o in collaborazione tra loro) può essere finanziato esclusivamente in base all’articolo 6/bis;

e) indagini scientifiche sulla situazione delle famiglie in Alto Adige ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge.

3. Le misure finanziate sono rivolte a coppie, futuri genitori, genitori, nonni, famiglie e bambini che non frequentano ancora la scuola dell’infanzia.

Articolo 2
Tipologie dei contributi

1. Si distinguono tre tipologie di contributi:

a) contributi per attività ordinaria per lo svolgimento del programma di attività annuale; deve trattarsi di un’attività programmata e continuativa, che si svolge durante tutto l’anno e all’interno di una struttura adeguata agli scopi;

b) contributi per progetti per lo svolgimento di iniziative e programmi della durata massima di 12 mesi; lo stesso progetto, comprese eventuali repliche/prosecuzioni, può di norma essere finanziato al massimo per tre volte consecutive, ad eccezione dei progetti di cui agli articoli 5 e 6/bis. Possono essere di norma finanziati gli interventi innovativi finalizzati a colmare importanti lacune riscontrate nell’offerta formativa o a garantire gli sviluppi necessari dell’offerta formativa esistente.

c) contributi per investimenti per la realizzazione, il miglioramento e l’allestimento delle infrastrutture.

Articolo 3
Entità dei contributi e criteri di valutazione

1. Possono essere concessi contributi:

a) nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, in caso di contributi per attività ordinaria che si aumenta del 5 per cento per le organizzazioni in possesso di un certificato valido “audit famigliaelavoro”. Per organizzazioni senza scopo di lucro, le cui attività vengono svolte esclusivamente per organizzazioni associate ai sensi dell’art. 4, comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa.

b) nella misura massima del 70% della spesa ammessa, in caso di contributi per progetti. Per la realizzazione di iniziative e programmi di particolare interesse generale, che sono strettamente legate alle priorità di sviluppo dell’Agenzia per la famiglia, possono essere concessi contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;

c) nella misura massima dell’80 per cento della spesa ammessa, in caso di contributi per investimenti.

2. L’importo della spesa ammessa è determinato tenuto conto della disponibilità finanziaria e delle priorità tematiche. Ulteriori criteri di valutazione sono: applicazione dei parametri tariffari provinciali, livello di offerte a misura di famiglia orientate ai loro bisogni, numero dei soci, orario di apertura, sedi distaccate, formazione continua dei collaboratori e delle collaboratrici, collaborazione con comuni e con altre strutture ed organizzazioni locali, prestazioni a titolo di volontariato, proporzionalità dei costi, correttezza, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella propria gestione contabile.

3. La percentuale del contributo si riduce in proporzione alle entrate.

4. Il contributo concesso non può essere comunque superiore a quello richiesto.

5. I contributi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni provinciali per le stesse spese ammesse.

Articolo 4
Linee guida per il finanziamento dei Centri genitori-bambini (Elki)

1. I Centri genitori-bambini, di seguito denominati Elki, sono luoghi d’incontro aperti per famiglie con bambini prevalentemente in età prescolare. Essi offrono ai genitori spazi d’incontro, la possibilità di stringere nuovi rapporti e un supporto educativo. I bambini sono sostenuti nel loro sviluppo in un ambiente accogliente e pedagogicamente adeguato.

2. Gli Elki possono accedere a un contributo se soddisfano i seguenti requisiti:

a) nascono per un bisogno delle famiglie, di solito su iniziativa dei genitori, e grazie all’impegno di volontari;

b) sono punti d’incontro aperti e facilmente accessibili per genitori, madri, padri, bambini, nonni ed educatori;

c) si rivolgono a persone di tutte le culture e di tutti i gruppi linguistici;

d) hanno orari di apertura regolari (almeno due volte alla settimana per 2-4 ore);

e) offrono servizi aggiuntivi alle famiglie, orientando l’offerta ai bisogni locali (per es. corsi di formazione per genitori, gruppi di gioco, mercatini dell’usato ecc.);

f) possono avere sedi distaccate;

g) cooperano con altri Elki per rafforzare le risorse presenti, per scambiare competenze e per garantire un orientamento comune a livello gestionale e di contenuti.

3. Per il finanziamento di nuovi Elki o di altri punti d’incontro aperti per famiglie si tiene conto della situazione territoriale, locale e sociodemografica, nonché della presenza nel relativo bacino d’utenza di altri Elki o di altri servizi di sostegno alle famiglie.

Articolo 5
Linee guida per il finanziamento dei gruppi di gioco

1. Per gruppi di gioco si intende un’offerta ludico-educativa essenzialmente incentrata sul gioco, per bambini che non frequentano ancora la scuola dell’infanzia.

2. I gruppi di gioco possono essere finanziati se soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono gestiti da un ente pubblico (ad es. il comune) oppure da un’organizzazione privata senza scopo di lucro;

b) sono costituiti da un minimo di sei e un massimo di dodici bambini;

c) i bambini si incontrano per giocare da una volta a massimo tre volte alla settimana nello stesso gruppo. Ogni incontro può durare non più di 3,5 ore, comprese l’entrata e l’uscita dei bambini; se specificato esplicitamente nella domanda, per la preparazione e il seguito di ogni incontro può essere riconosciuta al massimo un’ulteriore mezz’ora;

d) i bambini sono seguiti da una persona con una formazione pedagogica oppure da una/un assistente domiciliare all’infanzia (Tagesmutter) o da una persona di comprovata esperienza nel settore;

e) per i bambini del gruppo di gioco è prevista in ogni caso una quota di partecipazione.

3. A partire da 7 bambini è riconosciuto il finanziamento di un’ulteriore collaboratrice/un ulteriore collaboratore. In caso di bambini con disabilità accertata può essere riconosciuto un ulteriore fabbisogno di accompagnamento.

4. Per ogni collaboratrice/collaboratore che segue il gruppo di gioco è ammessa la spesa massima di euro 14,00 lordi all’ora.

5. Nei comuni strutturalmente deboli, dove sulla base del parametro di dotazione previsto per i servizi per la prima infanzia, non viene raggiunto il numero di cinque bambini e in cui non esistono altri servizi di sostegno alle famiglie, possono essere finanziati anche gruppi di gioco con meno di sei bambini e per cinque giorni alla settimana.

Articolo 6
Linea guida per il finanziamento della certificazione “audit famigliaelavoro”

1. Le organizzazioni private senza scopo di lucro che non possono essere finanziate in base alle leggi provinciali di altri settori possono richiedere un contributo per le spese di consulenza per conseguire la certificazione “audit famigliaelavoro”.

Articolo 6/bis
Linee guida per il finanziamento della certificazione “FamilyPlus – Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia”

1. La certificazione “FamilyPlus – Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia“ (in breve “FamilyPlus”) è un riconoscimento assegnato dall’Agenzia per la famiglia a comuni, singoli o in rete tra di loro, che attivano misure a favore di bambini, giovani, anziani e famiglie.

2. L’accompagnamento dei comuni nel processo di certificazione può essere finanziato alle seguenti condizioni:

a) l’accompagnamento deve essere gestito da un’organizzazione con i requisiti di cui all’articolo 1, commi 1 e 1/bis;

b) l’accompagnamento deve essere svolto da personale qualificato e appositamente formato;

c) il progetto di accompagnamento deve essere concordato con l’Agenzia per la famiglia prima della presentazione della domanda di contributo;

d) il monte ore ammissibile a contributo, le prestazioni e le linee guida dell’accompagnamento vengono stabiliti dall’Agenzia per la famiglia.

Articolo 7
Termini di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo per attività ordinaria devono essere presentate entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello a cui l’attività annuale si riferisce.

2. Le domande per progetti che hanno inizio tra gennaio e maggio devono essere presentate entro il 30 novembre dell’anno precedente. Le domande per progetti che hanno inizio tra giugno e dicembre devono essere presentate entro il 15 maggio dell’anno corrente. Se vi è disponibilità finanziaria, l’Agenzia per la famiglia può, in casi motivati, accettare anche nel corso dell’anno domande per progetti pilota. In ogni caso le domande devono essere presentate prima dell’inizio del progetto.

3. Le domande per investimenti devono essere presentate entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello a cui la spesa per l’investimento si riferisce. Se vi è disponibilità finanziaria, l’Agenzia per la famiglia può, in casi motivati, accettare anche domande nel corso dell’anno. Le domande devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese ovvero prima dell’inizio dei lavori.

4. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dai termini di presentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 8
Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo e di liquidazione devono essere compilate sui modelli predisposti dall’Agenzia per la famiglia e firmate dal/dalla legale rappresentante del richiedente. I modelli sono scaricabili dal sito dell’Agenzia per la famiglia.

2. Le domande devono essere presentate entro i termini previsti dai presenti criteri. In caso di domande inviate per posta fa fede la data del timbro postale.

3. Il richiedente è tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto all’Agenzia per la famiglia ogni variazione significativa relativa alla domanda presentata.

Articolo 9
Domanda di contributo per attività ordinaria

1. La domanda di contributo per attività ordinaria è costituita dai seguenti documenti:

a) domanda di contributo, debitamente compilata;

b) descrizione dettagliata dell’attività annuale programmata (piano di attività);

c) piano dei costi e dei finanziamenti;

d) per ogni dipendente: un’esatta descrizione della funzione e delle mansioni svolte con indicazione della data di assunzione, del contratto collettivo applicato e del relativo inquadramento nonché del numero di ore settimanali lavorate;

e) ultimo conto consuntivo approvato (bilancio di esercizio);

f) atto costitutivo e statuto vigente, se non ancora trasmessi.

Articolo 10
Domanda di contributo per progetti

1. La domanda di contributo per progetti è costituita dai seguenti documenti:

a) domanda di contributo, debitamente compilata;

b) descrizione dettagliata del progetto (durata, finalità, target, contenuti ecc);

c) piano dei costi e dei finanziamenti;

d) per progetti la cui l’attività si svolge a cavallo di due anni solari (p.es. anno scolastico): cronoprogramma relativo alla ripartizione delle spese e delle entrate per ciascun anno solare;

e) atto costitutivo e statuto vigente, se non ancora trasmessi.

Articolo 11
Domanda di contributo per investimenti

1. La domanda di contributo per investimenti è costituita dai seguenti documenti:

a) domanda di contributo, debitamente compilata;

b) programma di investimento con un piano di spesa e di finanziamento dettagliati;

c) cronoprogramma relativo alla realizzazione dell’investimento pianificato;

d) atto decisionale sull’effettuazione dell’investimento, con indicazione della relativa destinazione, emanato dall’organo competente: copia della delibera in caso di enti pubblici, copia del verbale dell’organo direttivo in caso di organizzazioni private;

e) preventivi di spesa, che devono essere almeno tre in caso di acquisti o lavori di importo superiore a euro 7.500,00;

f) dichiarazione da cui risulti la motivazione della scelta dell’offerta;

g) inventario che elenca tutti i beni finanziati dall’Agenzia per la famiglia oppure dalla struttura organizzativa precedentemente competente;

h) in caso di costruzione o di lavori di ristrutturazione: progetto preliminare o esecutivo e altra documentazione tecnica prevista dalle norme vigenti, con indicazione della data di inizio e fine dei lavori;

i) in caso di acquisto di immobili, il contratto preliminare o il contratto di compravendita definitivo, se stipulato;

2. Gli investimenti devono rispettare la normativa provinciale in materia di caratteristiche e requisiti tecnici delle strutture.

Articolo 12
Spese ammissibili per l’attività ordinaria

1. Ai fini della concessione di contributi per l’attività ordinaria sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) spese per il personale dipendente ossia gli stipendi ed i relativi oneri fiscali e contributi sociali, nonché gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto. Le spese del personale possono essere ammesse fino ad un importo massimo pari all’ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Parametri di riferimento sono gli importi relativi alla corrispondente qualifica funzionale previsti dal vigente contratto collettivo;

b) compensi del personale non dipendente; compensi per relatori e relatrici, direttori e direttrici di corsi, moderatori e moderatrici di conferenze, convegni, seminari, corsi ecc. nei limiti dei massimali stabiliti dalla Giunta provinciale;

c) rimborsi delle spese di viaggio e trasferta, vitto e alloggio nei limiti degli importi previsti dalla disciplina vigente sul trattamento di missione del personale provinciale;

d) spese per corsi di formazione e di aggiornamento del personale dipendente nonché delle collaboratrici e dei collaboratori volontari volti a migliorare la loro qualificazione professionale;

e) spese di gestione corrente: canoni di locazione, spese di energia elettrica e riscaldamento, acqua, nettezza urbana, telefono, buoni pasto per il personale dipendente in servizio a tempo pieno nella misura massima dei parametri provinciali, spese di condominio e di pulizia, assicurazioni sull’immobile, di responsabilità civile, contro gli infortuni e di tutela legale, spese legali e di consulenza in materia contabile e fiscale, spese di consulenza per la certificazione “audit famigliaelavoro” secondo i parametri provinciali, oneri fiscali, spese di cancelleria e per il materiale di consumo, spese postali e bancarie, canoni televisivi, abbonamenti a riviste e a pubblicazioni specializzate, spese per attività di pubbliche relazioni quali grafica, stampa, pubblicità e organizzazione di fiere, acquisto di materiale didattico e pedagogico, assicurazione e tasse relative agli autoveicoli di proprietà dell’ente o dell’organizzazione, alimentari se necessari per l’attività svolta (ridotti al minimo), spese per inaugurazioni ed anniversari tondi, se previsti dal programma di attività annuale;

f) spese per piccole manutenzioni e acquisti per un importo massimo complessivo di euro 2.500,00 (IVA inclusa).

2. Le spese devono essere direttamente connesse all’attività annuale, ritenute imprescindibili e di importo adeguato e riguardare esclusivamente il settore di contributo cui si riferisce la domanda.

3. In caso di iniziative svolte in collaborazione tra più soggetti la titolarità dell’iniziativa dev’essere attribuibile in modo inequivocabile all’organizzazione che presenta la domanda di contributo.

Articolo 13
Spese ammissibili per progetti

1. Ai fini della concessione di contributi per progetti sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) spese per il personale direttamente connesse alla realizzazione del progetto, ritenute imprescindibili e di importo adeguato;

b) compensi di relatori e relatrici, direttori e direttrici di corsi, moderatori e moderatrici di conferenze, convegni, seminari, corsi ecc. nei limiti dei massimali stabiliti dalla Giunta provinciale;

c) rimborsi delle spese di viaggio e trasferta, vitto e alloggio nei limiti degli importi previsti dalla disciplina vigente sul trattamento di missione del personale provinciale;

d) spese per il personale del gruppo di gioco ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

e) spese di consulenza per la certificazione “audit famigliaelavoro” secondo i parametri provinciali;

f) spese per pubblicità, grafica e stampa;

g) spese per i materiali;

h) spese per l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione del progetto.

2. In caso di iniziative svolte in collaborazione tra più soggetti la titolarità dell’iniziativa dev’essere attribuibile in modo inequivocabile all’ente o all’organizzazione che presenta la domanda di contributo.

3. I progetti che prevedono spese per strutture organizzative (quali canoni di locazione, arredi, personale assunto a tempo indeterminato e simili) devono essere concordati con l’Agenzia per la famiglia prima della presentazione della domanda di contributo.

Articolo 14
Spese ammissibili per investimenti

1. Ai fini della concessione di contributi per investimenti sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di infrastrutture per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1;

b) acquisto di arredi e attrezzature, impianti EDP, apparecchiature multimediali e d’ufficio ecc.;

2. I contributi per investimenti sono concessi per l’acquisto di arredi e attrezzature di base semplici e funzionali.

3. Per i progetti di investimento a livello locale, i contributi sono concessi in via prioritaria ai progetti cofinanziati dai comuni interessati.

Articolo 15
Spese non ammissibili

1. Le seguenti voci di spesa non sono ammissibili ai fini della concessione di contributi per l’attività ordinaria:

a) premi per lotterie;

b) offerte di beneficenza e altri atti di liberalità;

c) ingressi a manifestazioni sportive e parchi di divertimento, cinema, teatri, musei e gallerie d’arte, concerti, se non sono attinenti a progetti specifici;

d) spese per feste, buffet, pranzi e cene aziendali, regali, buoni regalo;

e) interessi passivi;

f) disavanzo degli esercizi precedenti;

g) ammortamenti;

h) interessi di mora e sanzioni;

i) spese per l’acquisto di merci destinate ad essere messe in vendita (p.es. mercatino dell’usato);

j) schede telefoniche;

k) cauzioni di ogni tipo;

l) affitti per parcheggi.

2. Le seguenti voci di spesa non sono ammissibili ai fini della concessione di contributi per investimenti:

a) spese notarili;

b) imposta di registro, diritti catastali, diritti tavolari;

c) provvigioni e costi di intermediazione immobiliare.

3. Non sono di norma ammissibili le spese di struttura e le spese amministrative per progetti di organizzazioni già finanziate tramite contributi per attività ordinaria.

Articolo 16
Destinazione del contributo

1. Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per la finalità per la quale è stato concesso.

2. Sono ammesse modifiche che non comportano variazioni del tetto di spesa e della finalità. Le modifiche che riguardano il personale devono essere in ogni caso comunicate tempestivamente per iscritto.

3. Il beneficiario che intenda utilizzare il contributo per finalità diverse o per coprire altre spese rispetto a quelle indicate nella domanda originaria, deve presentare all’Agenzia per la famiglia, entro il periodo di riferimento, una domanda scritta e motivata di cambio di destinazione, con l’esatta indicazione della nuova destinazione.

4. La Direttrice/Il Direttore dell’Agenzia per la famiglia può autorizzare il cambio parziale o totale di destinazione del contributo concesso.

Articolo 17
Destinazione dei contributi per investimento

1. Il richiedente o il proprietario deve garantire che la struttura finanziata venga utilizzata esclusivamente o principalmente per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 1, salvo quanto stabilito dai commi successivi. La struttura oggetto di contributo può essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività non qualificate come economiche ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato.

2. Per gli investimenti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) è possibile cambiare la destinazione d’uso dopo il loro periodo di ammortamento. Per la modifica della destinazione d’uso è necessaria l’autorizzazione dell’Agenzia per la famiglia; ogni altra disposizione non è valida. Se la destinazione d’uso viene modificata, con autorizzazione, prima del periodo di ammortamento, il contributo deve essere restituito in misura proporzionale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. Se il cambio di destinazione non viene richiesto o autorizzato, l’ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l’integrale finanziamento percepito, maggiorato degli interessi legali.

3. L'assegnazione di finanziamenti per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di immobili di cui all’articolo 14, comma 1 lettera a) adibiti ad attività di cui all’articolo 1, comporta un vincolo di destinazione d’uso della struttura di 30 anni dalla concessione del contributo. Per gli enti pubblici la destinazione d’uso è autorizzata con delibera; i soggetti privati devono annotare la destinazione d’uso in un verbale del proprio organo direttivo.

4. L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riadattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del precedente comma 3 deve essere previamente autorizzata con provvedimento dalla Giunta provinciale. In questo caso l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'integrale finanziamento percepito.

5. In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'integrale finanziamento percepito, maggiorato degli interessi legali.

Articolo 18
Anticipi

1. Contestualmente alla domanda di contributo può essere richiesta la liquidazione di un anticipo, purché ammonti ad un importo minimo di euro 1.000,00. L’anticipo può essere concesso nelle seguenti percentuali:

a) per l’attività ordinaria: 70% del contributo concesso;

b) per progetti: 50% del contributo concesso,

c) per investimenti: 50% del contributo concesso secondo la ripartizione della spesa come da cronoprogramma.

2. L’importo dell’anticipo deve essere rendicontato insieme all’intero contributo, di cui costituisce parte integrante, entro il termine e secondo le modalità di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23, pena l’obbligo di restituzione dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 19
Termini per la rendicontazione

1. Il contributo e il rispettivo anticipo devono essere rendicontati entro i seguenti termini:

a) per l’attività ordinaria: entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il programma di attività annuale agevolato;

b) per progetti: entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione;

c) per investimenti: entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se previsto in base al cronoprogramma.

2. La rendicontazione delle spese ammesse deve essere presentata entro i termini previsti, pena la revoca del beneficio. Se il beneficiario ha percepito un anticipo, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

3. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario, presentata prima della scadenza del termine, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato.

4. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dai termini di cui al comma 1, lettera a), b) e c), previsti per la presentazione della domanda di liquidazione ai sensi dell’articolo 19.

Articolo 20
Rendicontazione e liquidazione

1. La domanda di liquidazione deve essere compilata sul modello predisposto dall’Agenzia per la famiglia e firmata dal/dalla legale rappresentante del richiedente. I modelli sono disponibili presso il sito dell’Agenzia per la famiglia..

2. Affinché possa essere liquidato l’intero ammontare del contributo concesso, il richiedente deve avere sostenuto e rendicontato una spesa corrispondente al totale delle spese ammesse ai sensi degli articoli 12, 13 e 14. In caso contrario il contributo sarà ridotto in proporzione.

3. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa (importo non superiore a euro 25.000,00), alle organizzazioni senza scopo di lucro è riconosciuto, per le prestazioni rese e comprovate a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Le ore prestate nelle sedute collegiali degli enti e delle organizzazioni non sono ammesse nel calcolo delle prestazioni rese a titolo di volontariato.

4. Per gli investimenti sono ammessi anche rendiconti parziali, purché le spese siano documentate correttamente e siano rispettati i termini di cui all’articolo 18.

Articolo 21
Documentazione per la rendicontazione dell’attività ordinaria

1. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione debitamente compilata;

b) distinta delle spese effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dalla quale risultino i dati essenziali della documentazione di spesa; la distinta deve essere firmata dal/dalla legale rappresentante del richiedente, che contestualmente attesta che le spese sono state sostenute per intero e sono comprovate dalla documentazione giustificativa, conservata in sede;

c) relazione scritta sul programma di attività annuale svolto;

d) ultimo conto consuntivo approvato, ultima relazione accompagnatoria al conto consuntivo oppure ultimo bilancio approvato;

e) dichiarazione sulla ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

f) nel caso di ore di attività di volontariato: una dichiarazione corredata dall’elenco del numero totale di ore di attività di volontariato effettivamente prestate. Gli elenchi delle singole persone che hanno fatto attività di volontariato devono essere conservati in sede e firmati dai rispettivi collaboratori e collaboratrici volontari, con indicazione del tipo di prestazione resa e delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Articolo 22
Documentazione per la rendicontazione dei progetti

1. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione debitamente compilata;

b) distinta delle spese effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dalla quale risultino i dati essenziali della documentazione di spesa; la distinta deve essere firmata dal/dalla legale rappresentante del richiedente, che contestualmente attesta che le spese sono state sostenute per intero e sono comprovate dalla documentazione giustificativa, conservata in sede;

c) relazione sull’attività di progetto svolta, firmata dal/dalla legale rappresentante;

d) dichiarazione sulla ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

e) nel caso di ore di attività di volontariato: una dichiarazione corredata dall’elenco del numero totale di ore di attività di volontariato effettivamente prestate. Gli elenchi delle singole persone che hanno prestato attività di volontariato devono essere conservati in sede e firmati dai rispettivi collaboratori e collaboratrici volontari, con indicazione del tipo di prestazione resa e delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Articolo 23
Documentazione per la rendicontazione degli investimenti

1. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione debitamente compilata;

b) distinta delle spese effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dalla quale risultino i dati essenziali della documentazione di spesa; la distinta deve essere firmata dal/dalla legale rappresentante del richiedente, che contestualmente attesta che le spese sono state sostenute per intero e sono comprovate dalla documentazione giustificativa, conservata in sede;

c) dichiarazione sulla ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

d) estratto dell’inventario da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l’indicazione del luogo in cui sono custoditi;

e) estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l’organo competente attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ultimati;

f) nel caso di costruzione, ristrutturazione e acquisto di immobili: dichiarazione del/della legale rappresentante che attesta che sono state osservate le disposizioni di legge relative agli investimenti attuati;

g) nel caso di acquisto di immobili: contratto definitivo di compravendita registrato ed estratto tavolare con l’intavolazione del diritto di proprietà e destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 17;

h) nel caso di nuova costruzione: certificato di abitabilità ed estratto tavolare con l’intavolazione del diritto di proprietà e l’eventuale destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 17;

i) nel caso di lavori edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 24
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alla normativa vigente;

b) essere intestati al richiedente;

c) essere quietanzati;

d) riferirsi alle finalità e al periodo per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse;

e) se si tratta di scontrini, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal/dalla rappresentante legale dell’ente beneficiario che ne attesti la stretta attinenza all’attività svolta.

2. I documenti di spesa e la distinta delle spese devono essere regolarmente conservati presso la sede dell’ente beneficiario del contributo e sono oggetto di controlli.

Articolo 25
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Agenzia per la famiglia effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate. I controlli riguardano solamente i contributi effettivamente ed interamente rendicontati nel corso dell’anno e per i quali è stato emesso l’ordine di liquidazione.

2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio a cura di una apposita commissione, nominata dalla Direttrice/dal Direttore dell’Agenzia per la famiglia. Detta commissione è composta, oltre che dalla Direttrice/dal Direttore, da due o più funzionari esperti.

3. I controlli sono volti ad accertare:

a) la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;

b) la realizzazione dei programmi di attività ordinaria, dei progetti e degli investimenti per i quali è stato concesso il contribuito;

c) la regolarità e la conformità delle spese effettivamente sostenute alle spese ammesse;

d) la regolarità dei documenti di spesa originali.

4. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi della collaborazione di personale di altre strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale, mediante verifica diretta presso l’ente oppure tramite richiesta di invio della documentazione di spesa in originale. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’Agenzia per la famiglia.

5. In caso di indebita percezione del contributo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 26
Revoca del contributo

1. La Direttrice/Il Direttore dell’Agenzia per la famiglia dispone la revoca del contributo concesso, qualora a seguito di controlli si accerti la mancanza dei requisiti, la violazione o la mancata osservanza delle condizioni per la concessione del contributo. Il beneficiario è obbligato a restituire l’importo illegittimamente percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 27
Pubblicità

1. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente le iniziative agevolate. A tal fine:

a) le pubblicazioni, il materiale informativo e pubblicitario, i manifesti, i dépliant, i prodotti informatici e multimediali devono recare la dicitura che l’iniziativa è stata realizzata col contributo della Provincia autonoma di Bolzano – Agenzia per la famiglia e devono riportare in modo ben visibile il logo dell’Agenzia per la famiglia;

b) in caso di presentazione dell’iniziativa o dell’attività, il beneficiario deve citare espressamente l’Agenzia per la famiglia per il contributo concesso.

Articolo 27/bis
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura e del contributo è ridotta oppure le domande di contributo sono rigettate d’ufficio.

Articolo 28
Norme transitorie

1. Alle domande di liquidazione presentate dopo l’entrata in vigore dei presenti criteri si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20.

 

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