1. Possono essere concessi contributi:
a) nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, in caso di contributi per attività ordinaria che si aumenta del 5 per cento per le organizzazioni in possesso di un certificato valido “audit famigliaelavoro”. Per organizzazioni senza scopo di lucro, le cui attività vengono svolte esclusivamente per organizzazioni associate ai sensi dell’art. 4, comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa.
b) nella misura massima del 70% della spesa ammessa, in caso di contributi per progetti. Per la realizzazione di iniziative e programmi di particolare interesse generale, che sono strettamente legate alle priorità di sviluppo dell’Agenzia per la famiglia, possono essere concessi contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;
c) nella misura massima dell’80 per cento della spesa ammessa, in caso di contributi per investimenti.
2. L’importo della spesa ammessa è determinato tenuto conto della disponibilità finanziaria e delle priorità tematiche. Ulteriori criteri di valutazione sono: applicazione dei parametri tariffari provinciali, livello di offerte a misura di famiglia orientate ai loro bisogni, numero dei soci, orario di apertura, sedi distaccate, formazione continua dei collaboratori e delle collaboratrici, collaborazione con comuni e con altre strutture ed organizzazioni locali, prestazioni a titolo di volontariato, proporzionalità dei costi, correttezza, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella propria gestione contabile.
3. La percentuale del contributo si riduce in proporzione alle entrate.
4. Il contributo concesso non può essere comunque superiore a quello richiesto.
5. I contributi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni provinciali per le stesse spese ammesse.