1. Ai fini della concessione di contributi per progetti sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) spese per il personale direttamente connesse alla realizzazione del progetto, ritenute imprescindibili e di importo adeguato;
b) compensi di relatori e relatrici, direttori e direttrici di corsi, moderatori e moderatrici di conferenze, convegni, seminari, corsi ecc. nei limiti dei massimali stabiliti dalla Giunta provinciale;
c) rimborsi delle spese di viaggio e trasferta, vitto e alloggio nei limiti degli importi previsti dalla disciplina vigente sul trattamento di missione del personale provinciale;
d) spese per il personale del gruppo di gioco ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
e) spese di consulenza per la certificazione “audit famigliaelavoro” secondo i parametri provinciali;
f) spese per pubblicità, grafica e stampa;
g) spese per i materiali;
h) spese per l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione del progetto.
2. In caso di iniziative svolte in collaborazione tra più soggetti la titolarità dell’iniziativa dev’essere attribuibile in modo inequivocabile all’ente o all’organizzazione che presenta la domanda di contributo.
3. I progetti che prevedono spese per strutture organizzative (quali canoni di locazione, arredi, personale assunto a tempo indeterminato e simili) devono essere concordati con l’Agenzia per la famiglia prima della presentazione della domanda di contributo.