Il Dipartimento di prevenzione esercita le seguenti funzioni definite nell’art. 7-ter del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992:
a) il coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture del Dipartimento nonché degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni;
b) la prevenzione e il controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie nella popolazione;
c) la prevenzione e il controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro;
d) la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale;
e) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e non animale;
f) la sanità pubblica veterinaria, compresa la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria dei mangimi;
g) la tutela della salute nelle attività sportive;
h) la promozione della salute e prevenzione delle malattie cronico - degenerative anche in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali;
i) ferme restando le priorità relative all’applicazione di norme internazionali, nazionali e provinciali, stabilisce programmi ed indagini aventi carattere di priorità e coinvolgenti i servizi afferenti al Dipartimento, ne segue la relativa attuazione ed individua le connessioni tra i vari servizi ed istituzioni.