In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2018, n. 141)
Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U.  7 giugno 2018, n. 23.

Art. 1 (Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, recante “Regolamento di esecuzione all’ordinamento forestale”)

(1) Dopo l’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, è inserito il seguente articolo 26:

“Art. 26 (Divieto di transito con biciclette sulla rete sentieristica

1. Nei territori con vincolo idrogeologico-forestale il sindaco può vietare il transito con biciclette sulla rete sentieristica o singoli tratti della stessa, qualora a causa di detto transito sorgano conflitti con gli escursionisti o con l´attività agricolo-forestale, sentiti il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente nonché il gestore del sentiero escursionistico in oggetto, il rappresentante locale dell'associazione dei coltivatori più rappresentata a livello provinciale e l´organizzazione turistica locale e, qualora si tratti di parchi naturali oppure del Parco nazionale dello Stelvio, anche i rispettivi direttori d’ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

2. Il divieto di transito è reso noto tramite una segnaletica unitaria come da modello in allegato A, curando il comune di acquisire il consenso del proprietario interessato per la collocazione del segnale di divieto e sostenendo le spese.

3. Chi viola il divieto di transito, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

4. Ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 e successive modifiche la vigilanza sull’osservanza della presente disposizione è affidata al Corpo forestale provinciale. Per il procedimento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative è competente l’ufficio amministrazione forestale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.