1. Gli impianti sportivi utilizzati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche devono essere dotati di defibrillatori.
2. Durante le gare inserite nei calendari delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate nonché durante le attività sportive competitive e agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche devono garantire la presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo dei defibrillatori.
3. Prima dell’inizio delle gare, le associazioni e società sportive dilettantistiche devono assicurarsi della disponibilità di un defibrillatore regolarmente funzionante e manutenuto nonché della presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo.
4. In mancanza del defibrillatore l’attività non può essere svolta.