1. Le domande per la concessione dell’aiuto devono essere presentate all’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura entro 180 giorni dal verificarsi dell’evento.
2. La domanda deve contenere i dati e le dichiarazioni seguenti:
a) il nome del/della richiedente;
b) la relazione del competente veterinario/ della competente veterinaria ufficiale in ordine al fatto accaduto;
c) l’indicazione del numero del marchio auricolare degli animali colpiti;
d) le tabelle di stima della competente associazione agraria di mutua assicurazione.
2. Il richiedente/La richiedente deve inoltre dichiarare ogni ulteriore aiuto “de minimis” eventualmente percepito a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 o di altri regolamenti “de minimis” nei due precedenti esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso.
3. L’Ufficio verifica l’ammissibilità della domanda, la regolare presentazione della stessa, nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti. Accerta altresì che con la concessione dell’aiuto non venga superato l’importo massimo di cui all’articolo 1, comma 2, e che sussistano tutti i requisiti e i presupposti previsti per la concessione dell’aiuto stesso.